Art. 4 Norma finanziaria. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2009 1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2019 e' sostituito dal seguente: «2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualita' 2019 per l'importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del consiglio regionale 2019-2020-2021: a) per euro 245.000,00 di cui alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», Programma 2 «Attivita' culturali ed interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti»; b) per euro 30.000,00 di cui alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», Programma 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale»; c) per euro 120.000,00, di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».