Art. 4 
 
                         Norma finanziaria. 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2009 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  10/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «2.  Alla  copertura  degli  oneri  finanziari  derivanti   dagli
articoli 2, 3, 4 e  6,  imputabili  alla  sola  annualita'  2019  per
l'importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti
stanziamenti dell'esercizio  2019  del  bilancio  di  previsione  del
consiglio regionale 2019-2020-2021: 
      a) per euro  245.000,00  di  cui  alla  Missione  5  «Tutela  e
valorizzazione dei beni e delle  attivita'  culturali»,  Programma  2
«Attivita' culturali ed interventi diversi  nel  settore  culturale»,
Titolo 1 «Spese correnti»; 
      b) per  euro  30.000,00  di  cui  alla  Missione  5  «Tutela  e
valorizzazione dei beni e delle  attivita'  culturali»,  Programma  1
«Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo  2  «Spese  in
conto capitale»; 
      c) per euro 120.000,00, di  cui  alla  Missione  20  «Fondi  ed
accantonamenti»,  Programma  3  «Altri  fondi»,   Titolo   1   «Spese
correnti».