Art. 7 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Le modalita' di attuazione della presente legge  sono  stabilite
dalla giunta regionale entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della stessa con l'adozione di linee di indirizzo  per  la  presa  in
carico dei pazienti affetti da disturbi  dell'alimentazione  e  della
nutrizione.