Art. 4 Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4) 1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi, purche' senza aumenti di superficie utile o di volume, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico: a) demolizione, senza possibilita' di ricostruzione nel medesimo sito; b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purche' tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi; c) restauro e risanamento conservativo degli edifici, purche' tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi; d) misure volte a mitigare la vulnerabilita' di edifici e altre costruzioni. Nelle zone a pericolo alluvione molto elevato e' consentita, negli edifici esistenti, la realizzazione di superficie utile all'esterno dell'area interessata dal pericolo, in misura non superiore a quella esposta all'allagamento, purche', contestualmente, sia dismessa l'equivalente superficie esposta e sia effettuata una verifica strutturale della tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti; e) misure per l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici, necessarie per il rispetto di obblighi imposti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalita' connessa alla destinazione d'uso; f) sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, fra le quali anche rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti; g) modifica della destinazione d'uso degli immobili, nei casi previsti dalla legge, purche' cio' comporti una limitazione dell'eventuale presenza umana o del danno potenziale alle strutture. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l'adeguamento di edifici esistenti alle prescrizioni di legge o degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell'incolumita' pubblica; cio' anche con la realizzazione di volumi tecnici indispensabili. 3. Prima dell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera d), deve essere verificata la compatibilita' idrogeologica di cui all'art. 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.