Art. 4 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone  a
              pericolo idrogeologico molto elevato (H4) 
 
  1. Nelle zone in  cui  sussiste  un  pericolo  idrogeologico  molto
elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti
interventi, purche' senza aumenti di superficie utile  o  di  volume,
entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico: 
    a) demolizione, senza possibilita' di ricostruzione nel  medesimo
sito; 
    b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici,  purche'
tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi; 
    c) restauro e risanamento  conservativo  degli  edifici,  purche'
tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi; 
    d) misure volte a mitigare la vulnerabilita' di edifici  e  altre
costruzioni.  Nelle  zone  a  pericolo  alluvione  molto  elevato  e'
consentita, negli edifici esistenti, la realizzazione  di  superficie
utile all'esterno dell'area interessata dal pericolo, in  misura  non
superiore a quella esposta all'allagamento, purche', contestualmente,
sia dismessa l'equivalente superficie esposta e  sia  effettuata  una
verifica strutturale della tenuta  delle  fondazioni  e  delle  altre
strutture portanti; 
    e) misure per  l'adeguamento  igienico-sanitario  degli  edifici,
necessarie per il rispetto di obblighi  imposti  da  disposizioni  di
legge o per garantirne la funzionalita'  connessa  alla  destinazione
d'uso; 
    f) sistemazione e manutenzione di superfici non coperte,  fra  le
quali anche rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di
pietrame, terrazzamenti; 
    g) modifica della destinazione d'uso  degli  immobili,  nei  casi
previsti  dalla  legge,  purche'  cio'   comporti   una   limitazione
dell'eventuale presenza umana o del danno potenziale alle strutture. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  consentiti,  alle  stesse
condizioni, per l'adeguamento di edifici esistenti alle  prescrizioni
di  legge  o  degli  strumenti  di   pianificazione   urbanistica   e
territoriale sull'eliminazione delle barriere architettoniche,  sulla
prevenzione degli incendi, sulla tutela e la  sicurezza  del  lavoro,
sulla tutela di beni archeologici, storici,  artistici  e  culturali,
sulla salvaguardia  dell'incolumita'  pubblica;  cio'  anche  con  la
realizzazione di volumi tecnici indispensabili. 
  3. Prima dell'esecuzione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,
lettera d), deve essere verificata la compatibilita' idrogeologica di
cui all'art. 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore
ai sensi delle direttive per  la  redazione  dei  piani  di  pericolo
approvate dalla Giunta provinciale.