Art. 7 Interventi su infrastrutture di viabilita' e infrastrutture tecniche consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2). 1. In tutte le zone perimetrate in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio, sulle infrastrutture di viabilita' e sulle infrastrutture tecniche sono consentiti i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) adeguamenti necessari per ragioni di sicurezza di esercizio o in base a norme provinciali o statali; c) adeguamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni tecnologiche; d) nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato, ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, relativi a servizi pubblici essenziali che non possono essere altrimenti localizzati, ne' delocalizzati, quando non vi siano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, purche' gli interventi risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e, preventivamente o contestualmente, siano realizzate idonee misure, anche temporanee, di riduzione del danno potenziale; e) nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico elevato e medio, ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, purche' gli interventi risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e, preventivamente o contestualmente, siano realizzate idonee misure, anche temporanee, di riduzione del danno potenziale. 2. Nelle sole zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato prima dell'esecuzione degli interventi elencati al comma 1, lettere b), d) ed e), deve essere verificata la compatibilita' idrogeologica di cui all'art. 11. La verifica deve essere approvata dagli uffici provinciali competenti. 3. La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera c), e' subordinata alla verifica di compatibilita' idrogeologica solo se le innovazioni tecnologiche introdotte comportano un aumento della capacita' di servizio dell'infrastruttura stessa.