Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) attivita' di rappresentanza di interessi: ogni  attivita'  dei
portatori di interesse svolta nei confronti  dei  decisori  pubblici,
attraverso proposte, osservazioni, studi, ricerche e qualsiasi  altra
forma di iniziativa, comprese quelle che danno luogo ad accordi,  con
la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche
di  rilevanza  non  generale,  al  fine  di  incidere  sui   processi
decisionali in atto, di avviarne dei nuovi o di inibirne il seguito; 
    b)   portatori   di    interesse:    organizzazioni,    societa',
associazioni, fondazioni, gruppi e  comitati  che  agiscono  sia  per
interessi privati, anche collettivi o diffusi, sia con  finalita'  di
interesse generale; 
    c)  rappresentanti  dei  portatori  di  interesse:   chi   svolge
l'attivita' di cui al punto a)  in  rappresentanza  di  portatori  di
interesse, sulla base di un  rapporto  negoziale  o  di  un  incarico
ricevuto; 
    d) decisori pubblici:  il  presidente,  il  sottosegretario  e  i
componenti della Giunta  regionale,  il  presidente  e  i  componenti
dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, i  consiglieri
regionali, i direttori generali della regione e i direttori di  enti,
istituti e agenzie della regione stessa; 
    e) processi decisionali pubblici: i  procedimenti  di  formazione
degli atti  legislativi,  regolamentari  e  amministrativi  generali,
compresi  quelli  di  pianificazione   e   programmazione,   comunque
denominati, di competenza di organi politici.