Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) attivita' di rappresentanza di interessi: ogni attivita' dei portatori di interesse svolta nei confronti dei decisori pubblici, attraverso proposte, osservazioni, studi, ricerche e qualsiasi altra forma di iniziativa, comprese quelle che danno luogo ad accordi, con la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale, al fine di incidere sui processi decisionali in atto, di avviarne dei nuovi o di inibirne il seguito; b) portatori di interesse: organizzazioni, societa', associazioni, fondazioni, gruppi e comitati che agiscono sia per interessi privati, anche collettivi o diffusi, sia con finalita' di interesse generale; c) rappresentanti dei portatori di interesse: chi svolge l'attivita' di cui al punto a) in rappresentanza di portatori di interesse, sulla base di un rapporto negoziale o di un incarico ricevuto; d) decisori pubblici: il presidente, il sottosegretario e i componenti della Giunta regionale, il presidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, i consiglieri regionali, i direttori generali della regione e i direttori di enti, istituti e agenzie della regione stessa; e) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali, compresi quelli di pianificazione e programmazione, comunque denominati, di competenza di organi politici.