Art. 4 
 
   Diritti e doveri dei rappresentanti dei portatori di interesse 
 
  1. I rappresentanti dei portatori di interesse possono: 
    a) chiedere di essere sentiti dai decisori pubblici in  relazione
ai diversi ambiti  di  competenza,  e  chiedere  di  essere  da  essi
ricevuti per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi
agli atti di loro interesse; 
    b) presentare ai decisori pubblici, in relazione alle  rispettive
competenze,  proposte,  suggerimenti,  studi,  ricerche,  analisi   e
qualsiasi altra iniziativa o comunicazione  intesi  a  perseguire  le
finalita' dei  propri  portatori  di  interesse,  fermo  restando  il
principio di autonomia  e  di  liberta'  del  decisore  pubblico  nel
determinare le proprie modalita' di relazione; 
    c) seguire, anche per via telematica, i lavori delle  commissioni
assembleari,  secondo  quanto  stabilito  dal   Regolamento   interno
dell'Assemblea legislativa. Sono esclusi i lavori della Giunta  salvo
diversa decisione della stessa. Restano ferme le altre  modalita'  di
consultazione  previste  dal   Regolamento   interno   dell'Assemblea
legislativa e dal  protocollo  di  consultazione  delle  associazioni
iscritte all'albo di cui all'art. 19 dello Statuto. 
  2. Nello svolgimento dell'attivita' presso i  decisori  pubblici  i
rappresentanti dei portatori di interesse devono: 
    a) rispettare i principi di legalita', trasparenza e  correttezza
istituzionale; 
    b) attenersi, riguardo ad ogni informazione acquisita, alle norme
in materia di protezione dei dati personali; 
    c) non possono elargire o promettere doni, beni,  prestazioni  di
servizio od offerte in  denaro,  anche  indirettamente,  ai  decisori
pubblici e a loro familiari; 
    d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed
informazioni,  proveniente   dalla   Presidenza   della   Regione   o
dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con riferimento
a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare  l'attivita'
di interesse rappresentata; 
    e) rendersi disponibili a presentare, su richiesta della regione,
relativamente  ad  un  dato  intervallo  temporale,   una   relazione
concernente le attivita' svolte, che dia conto: 
      1) delle attivita' di rappresentanza di interessi  svolte,  con
indicazione delle modalita',  dei  mezzi  impiegati  e  dei  relativi
contenuti; 
      2) dei decisori pubblici nei confronti  dei  quali  sono  state
svolte le attivita'; 
      3) delle risorse impiegate per lo svolgimento delle attivita'. 
  3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale,  i
rappresentanti dei portatori di interesse non devono esercitare,  nei
confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da  coartare
l'esercizio  della  loro  liberta'  di  giudizio,  di   voto   o   di
determinazione.