Art. 4 Diritti e doveri dei rappresentanti dei portatori di interesse 1. I rappresentanti dei portatori di interesse possono: a) chiedere di essere sentiti dai decisori pubblici in relazione ai diversi ambiti di competenza, e chiedere di essere da essi ricevuti per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse; b) presentare ai decisori pubblici, in relazione alle rispettive competenze, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione intesi a perseguire le finalita' dei propri portatori di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di liberta' del decisore pubblico nel determinare le proprie modalita' di relazione; c) seguire, anche per via telematica, i lavori delle commissioni assembleari, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Sono esclusi i lavori della Giunta salvo diversa decisione della stessa. Restano ferme le altre modalita' di consultazione previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dal protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 19 dello Statuto. 2. Nello svolgimento dell'attivita' presso i decisori pubblici i rappresentanti dei portatori di interesse devono: a) rispettare i principi di legalita', trasparenza e correttezza istituzionale; b) attenersi, riguardo ad ogni informazione acquisita, alle norme in materia di protezione dei dati personali; c) non possono elargire o promettere doni, beni, prestazioni di servizio od offerte in denaro, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari; d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l'attivita' di interesse rappresentata; e) rendersi disponibili a presentare, su richiesta della regione, relativamente ad un dato intervallo temporale, una relazione concernente le attivita' svolte, che dia conto: 1) delle attivita' di rappresentanza di interessi svolte, con indicazione delle modalita', dei mezzi impiegati e dei relativi contenuti; 2) dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attivita'; 3) delle risorse impiegate per lo svolgimento delle attivita'. 3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale, i rappresentanti dei portatori di interesse non devono esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da coartare l'esercizio della loro liberta' di giudizio, di voto o di determinazione.