Art. 5 Doveri dei decisori pubblici 1. I decisori pubblici tengono in considerazione le attivita' di rappresentanza di interessi compatibilmente con l'interesse pubblico generale e quando, per qualsiasi motivo, ritengano violate da parte dei rappresentanti dei portatori di interesse le disposizioni della presente legge, ne danno immediata comunicazione al Capo di Gabinetto della Giunta e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per eventuali provvedimenti di cancellazione dal registro o dall'albo delle associazioni. 2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dettano specifiche indicazioni costituenti best practices affinche' nella relazione illustrativa dei progetti di legge e di regolamento e nelle premesse degli atti amministrativi, i decisori pubblici diano atto dei soggetti consultati e delle attivita' svolte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), con i rappresentanti dei portatori di interesse in ordine all'oggetto della decisione, nonche' con altri soggetti. 3. Nel sito istituzionale della regione, in apposita sezione, sono rese note in forma di agenda pubblica le attivita' come definite all'art. 2, comma 1, lettera a), svolte tra i rappresentanti dei portatori di interesse e i decisori pubblici. L'agenda riporta la data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.