Art. 5 
 
                    Doveri dei decisori pubblici 
 
  1. I decisori pubblici tengono in considerazione  le  attivita'  di
rappresentanza di interessi compatibilmente con l'interesse  pubblico
generale e quando, per qualsiasi motivo, ritengano violate  da  parte
dei rappresentanti dei portatori di interesse le  disposizioni  della
presente legge, ne danno immediata comunicazione al Capo di Gabinetto
della Giunta e all'Ufficio di Presidenza  dell'Assemblea  legislativa
per eventuali provvedimenti di cancellazione dal registro o dall'albo
delle associazioni. 
  2. La Giunta regionale e  l'Ufficio  di  Presidenza  dell'Assemblea
legislativa dettano specifiche indicazioni costituenti best practices
affinche' nella relazione illustrativa dei progetti  di  legge  e  di
regolamento e nelle premesse degli atti  amministrativi,  i  decisori
pubblici diano atto dei soggetti consultati e delle attivita' svolte,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), con i  rappresentanti  dei
portatori di interesse in ordine all'oggetto della decisione, nonche'
con altri soggetti. 
  3. Nel sito istituzionale della regione, in apposita sezione,  sono
rese note in forma di agenda  pubblica  le  attivita'  come  definite
all'art. 2, comma 1, lettera a),  svolte  tra  i  rappresentanti  dei
portatori di interesse e i decisori  pubblici.  L'agenda  riporta  la
data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali.