Art. 6 
 
                       Verifica e monitoraggio 
 
  1. La Giunta regionale e  l'Ufficio  di  Presidenza  dell'Assemblea
legislativa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, presentano
a cadenza biennale alla competente commissione  assembleare  apposite
relazioni sui seguenti aspetti: 
    a) stato di attuazione  della  presente  legge,  con  particolare
riferimento  all'istituzione  del  registro  previsto  all'art.  3  e
all'adeguamento  degli  atti  inerenti  all'albo  delle  associazioni
previsto dall'art. 19 dello Statuto; 
    b) numero  di  iscritti  al  registro  e  all'albo  distinti  per
categorie degli interessi rappresentati; 
    c)  grado   di   accoglimento   delle   proposte   avanzate   dai
rappresentanti dei portatori di interesse nelle decisioni assunte dai
decisori pubblici; 
    d) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 
  2.  Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  e  della  Giunta  si
raccordano per la migliore realizzazione delle attivita' di  verifica
e monitoraggio di cui al comma 1. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 29 novembre 2019 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).