Art. 6 Verifica e monitoraggio 1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, presentano a cadenza biennale alla competente commissione assembleare apposite relazioni sui seguenti aspetti: a) stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'istituzione del registro previsto all'art. 3 e all'adeguamento degli atti inerenti all'albo delle associazioni previsto dall'art. 19 dello Statuto; b) numero di iscritti al registro e all'albo distinti per categorie degli interessi rappresentati; c) grado di accoglimento delle proposte avanzate dai rappresentanti dei portatori di interesse nelle decisioni assunte dai decisori pubblici; d) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione delle attivita' di verifica e monitoraggio di cui al comma 1. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 novembre 2019 BONACCINI (Omissis).