Art. 3 Albo dirigenti e aspiranti dirigenti 1. Presso la direzione generale e' istituito un albo dirigenti e aspiranti dirigenti, nel quale sono iscritti i/le dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' per l'assunzione di incarichi dirigenziali. 2. L'albo e' suddiviso in due sezioni: a) nella sezione A possono essere iscritti/iscritte dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' per la nomina a direttore/direttrice di ripartizione e a dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero; b) nella sezione B possono essere iscritti/iscritte dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' per la nomina a direttore/direttrice d'ufficio. 3. In fase di prima applicazione sono iscritte d'ufficio nelle sezioni A o B dell'albo di cui al comma 1 le persone che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ricoprono un incarico dirigenziale di direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o di direttore/direttrice d'ufficio. Gli aspiranti dirigenti che al momento dell'abolizione dell'«Albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda sanitaria» hanno ottenuto l'idoneita' ai fini della nomina a direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o a di direttore/direttrice d'ufficio sono iscritti su domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.