Art. 3 
 
                Albo dirigenti e aspiranti dirigenti 
 
  1. Presso la direzione generale e' istituito un  albo  dirigenti  e
aspiranti dirigenti, nel quale  sono  iscritti  i/le  dipendenti  che
hanno  conseguito   l'idoneita'   per   l'assunzione   di   incarichi
dirigenziali. 
  2. L'albo e' suddiviso in due sezioni: 
    a) nella sezione A possono  essere  iscritti/iscritte  dipendenti
che hanno conseguito l'idoneita' per la nomina a direttore/direttrice
di  ripartizione  e  a  dirigente  amministrativo/amministrativa   di
presidio ospedaliero; 
    b) nella sezione B possono  essere  iscritti/iscritte  dipendenti
che hanno conseguito l'idoneita' per la nomina a direttore/direttrice
d'ufficio. 
  3. In fase di prima  applicazione  sono  iscritte  d'ufficio  nelle
sezioni A o B dell'albo di cui al comma 1 le persone che, al  momento
dell'entrata in vigore del presente  decreto  ricoprono  un  incarico
dirigenziale  di  direttore/direttrice  di  ripartizione,   dirigente
amministrativo/amministrativa   di   presidio   ospedaliero   o    di
direttore/direttrice  d'ufficio.  Gli  aspiranti  dirigenti  che   al
momento  dell'abolizione   dell'«Albo   degli   aspiranti   dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda sanitaria» hanno
ottenuto l'idoneita' ai fini della nomina a  direttore/direttrice  di
ripartizione,  dirigente  amministrativo/amministrativa  di  presidio
ospedaliero o a di direttore/direttrice d'ufficio  sono  iscritti  su
domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore
del presente decreto.