Art. 3 1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e' aggiunto il seguente comma 4: «4. Gli oneri di funzionamento determinati ai sensi del comma 1 si applicano a tutte le posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 5, dal 1° gennaio 2020. Alle posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente prima del 1° gennaio 2020 continueranno ad applicarsi gli oneri di funzionamento previsti fino a tale data.»