Art. 3 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e' aggiunto il seguente comma 4: 
    «4. Gli oneri di funzionamento determinati ai sensi del  comma  1
si applicano a tutte le  posizioni  debitorie  contenute  nei  flussi
caricati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 5, dal 1°  gennaio
2020.  Alle  posizioni  debitorie  contenute  nei   flussi   caricati
positivamente prima del 1° gennaio 2020 continueranno  ad  applicarsi
gli oneri di funzionamento previsti fino a tale data.»