Art. 4 
 
  1. I commi 8 e 9 dell'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche,  sono  cosi'
sostituiti: 
    «8. Concesso il piano di rateazione, la societa'  puo'  iscrivere
l'ipoteca di  cui  all'art.  77  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive  modifiche,  o  il
fermo di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel  caso  di
mancato pagamento della prima rata  entro  il  termine  previsto  dal
piano, ovvero di decadenza dal beneficio della  rateazione  ai  sensi
del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i  fermi
e le ipoteche iscritti in data  antecedente  alla  concessione  della
rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione,  non
possono essere avviate nuove azioni  esecutive.  Il  pagamento  della
prima rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure  di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione  che  non  si
sia ancora tenuto l'incanto  con  esito  positivo  o  non  sia  stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di
assegnazione dei crediti pignorati. 
    9. In caso di mancato  pagamento,  entro  le  scadenze  previste,
della prima rata, oppure di cinque rate,  anche  non  consecutive,  o
comunque della totalita' delle rate previste dal piano di rateazione,
in caso  di  numero  di  rate  inferiore  a  cinque,  il  debitore/la
debitrice decade  automaticamente  dal  beneficio  della  rateazione.
L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione
ed e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla  societa'.
Il debito puo' essere  nuovamente  rateizzato  se,  alla  data  della
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute  del  precedente
piano non rispettato sono integralmente  saldate.  In  tal  caso,  il
nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel numero massimo  di
rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le
limitazioni di cui al comma 8.»