Art. 4 1. I commi 8 e 9 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «8. Concesso il piano di rateazione, la societa' puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o il fermo di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto dal piano, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla concessione della rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 9. In caso di mancato pagamento, entro le scadenze previste, della prima rata, oppure di cinque rate, anche non consecutive, o comunque della totalita' delle rate previste dal piano di rateazione, in caso di numero di rate inferiore a cinque, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione ed e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla societa'. Il debito puo' essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del precedente piano non rispettato sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le limitazioni di cui al comma 8.»