Art. 4 Presidente e Vicepresidente della Consulta 1. L'Assemblea elegge il Presidente della Consulta tra i suoi componenti, a maggioranza dei due terzi e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si raggiunga la maggioranza di cui al primo periodo, il Presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. 2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto. 3. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, con le stesse modalita' di elezione del Presidente, anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 4. Il presidente puo' nominare esperti a titolo gratuito.