Art. 4 
 
             Presidente e Vicepresidente della Consulta 
 
  1. L'Assemblea elegge il  Presidente  della  Consulta  tra  i  suoi
componenti, a maggioranza dei due terzi  e  dura  in  carica  quattro
anni. Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si raggiunga la
maggioranza di cui al  primo  periodo,  il  Presidente  e'  eletto  a
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. 
  2. Il Presidente rappresenta la Consulta,  convoca  e  presiede  le
sedute dell'Assemblea. Il Presidente svolge  le  funzioni  attribuite
dalla presente legge e dallo statuto. 
  3.  L'Assemblea  elegge  tra  i  suoi  componenti,  con  le  stesse
modalita' di elezione del Presidente,  anche  un  Vicepresidente  che
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 
  4. Il presidente puo' nominare esperti a titolo gratuito.