Art. 5 
 
                      Assemblea della Consulta 
 
  1. L'Assemblea e' l'organo deliberativo della Consulta  e  dura  in
carica quattro anni. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite  dalla
presente legge e dallo statuto. 
  2. L'Assemblea e' composta da trentanove  membri  eletti,  su  base
provinciale, dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra  i
componenti delle medesime consulte, cosi' ripartiti: 
    a) cinque  membri  sono  eletti  dai  presidenti  delle  consulte
comunali presenti in ciascuna Citta' metropolitana; 
    b) quattro membri  sono  eletti  dai  presidenti  delle  consulte
comunali presenti in ciascun libero Consorzio comunale. 
  3. Possono candidarsi all'Assemblea  i  componenti  delle  consulte
comunali che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i sedici anni
di eta' e non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'. In  caso
di parita' di voti e' eletto il candidato piu' giovane.  Le  elezioni
si svolgono presso la sede di una  consulta  comunale  giovanile.  Le
modalita' di elezione,  anche  per  la  sostituzione  dei  componenti
dell'Assemblea cessati dalla carica, sono disciplinate dallo statuto. 
  4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, un  segretario  che
svolge le funzioni di verbalizzazione. 
  5.  L'Assemblea  approva,  a  maggioranza   assoluta   dei   propri
componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche. 
  6.  L'Assemblea  adotta,  a   maggioranza   assoluta   dei   propri
componenti, un regolamento per  disciplinare  le  modalita'  del  suo
funzionamento. 
  7. I presidenti delle consulte comunali giovanili,  che  non  siano
stati eletti membri dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle
sedute, senza diritto di voto, secondo le norme del regolamento.