Art. 5 Assemblea della Consulta 1. L'Assemblea e' l'organo deliberativo della Consulta e dura in carica quattro anni. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto. 2. L'Assemblea e' composta da trentanove membri eletti, su base provinciale, dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra i componenti delle medesime consulte, cosi' ripartiti: a) cinque membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascuna Citta' metropolitana; b) quattro membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascun libero Consorzio comunale. 3. Possono candidarsi all'Assemblea i componenti delle consulte comunali che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i sedici anni di eta' e non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'. In caso di parita' di voti e' eletto il candidato piu' giovane. Le elezioni si svolgono presso la sede di una consulta comunale giovanile. Le modalita' di elezione, anche per la sostituzione dei componenti dell'Assemblea cessati dalla carica, sono disciplinate dallo statuto. 4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, un segretario che svolge le funzioni di verbalizzazione. 5. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche. 6. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento per disciplinare le modalita' del suo funzionamento. 7. I presidenti delle consulte comunali giovanili, che non siano stati eletti membri dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, secondo le norme del regolamento.