Art. 7 
 
         Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili 
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' istituito, presso il Dipartimento regionale  delle
autonomie  locali,  l'elenco  regionale   delle   Consulte   comunali
giovanili. 
  2. L'elenco e' pubblicato sul sito  istituzionale  dell'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale.