Art. 7 Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, l'elenco regionale delle Consulte comunali giovanili. 2. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.