Art. 15 Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 1. L'art. 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna) e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Definizione di microstazioni). - 1. Sono definite come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'art. 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: a) stazioni con un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore aventi; b) stazioni con un numero di unita' lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attivita' funiviaria inferiore a dodici; c) stazioni con un fatturato netto annuo da attivita' funiviaria, inferiore a euro 2.000.000,00. 2. Le stazioni di sci di fondo sono definite microstazioni.».