Art. 15 
 
        Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 
 
  1. L'art. 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n 2  (Norme  in
materia di sicurezza nella pratica degli sport montani  invernali  ed
estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone  di  montagna)  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 38 (Definizione di microstazioni). - 1. Sono definite  come
microstazioni, nell'ambito delle  stazioni  definibili  di  interesse
locale ai sensi dell'art. 37, le aziende che  soddisfano  almeno  due
dei seguenti criteri: 
      a)  stazioni  con  un  numero  di  impianti,  tappeti  esclusi,
inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore aventi; 
      b) stazioni con un numero di unita' lavorative annue  (ULA)  di
personale dipendente addetto  all'attivita'  funiviaria  inferiore  a
dodici; 
      c)  stazioni  con  un  fatturato  netto  annuo   da   attivita'
funiviaria, inferiore a euro 2.000.000,00. 
    2. Le stazioni di sci di fondo sono definite microstazioni.».