Art. 17 
 
         Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 
 
  1. Il comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile  2018
n. 4 (bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020)  e'  sostituito
dal seguente: 
    «3-bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al
comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019: 
      a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro  componenti
ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza  economica
complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto  dei  principi  di
finanza  pubblica,  contemperando  l'esigenza  di  realizzare  futuri
risparmi, quantificabili  al  momento  della  chiusura  di  contratti
derivati in essere, con il rischio  che  eventuali  oscillazioni  dei
tassi  riducano  in  maniera  consistente  i   benefici   dell'intera
operazione posta in essere; 
      b) in via residuale, ovvero nel caso in cui  non  ricorrono  le
condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.». 
  2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2018
e' inserito il seguente: 
    «3-ter. Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma  3-bis
la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a.
tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle  risorse
appositamente  stanziate  nella  missione   50   (debito   pubblico),
programma  50.01  (Quota  interessi  ammortamento  mutui  e  prestiti
obbligazionari),  dell'esercizio  finanziario   2019   del   bilancio
regionale.».