Art. 17 Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 1. Il comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) e' sostituito dal seguente: «3-bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019: a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere; b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2018 e' inserito il seguente: «3-ter. Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 3-bis la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a. tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziate nella missione 50 (debito pubblico), programma 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale.».