Art. 19 
 
        Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 109 della legge regionale 22 gennaio  2019,
n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura  e  di  sviluppo
rurale) le parole «all'anno 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'anno 2021». 
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 109 della legge regionale n. 1/2019 e'
aggiunto il seguente: 
    «6-bis. I fondi giacenti  presso  Arpea  e  quelli  in  corso  di
trasferimento per  le  erogazioni  ai  sensi  delle  leggi  regionali
abrogate  dall'art.  110  si  intendono  trasferiti  ai  sensi  della
presente legge.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 110 della legge regionale 1/2019 le  parole
«all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».