Art. 19 Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 1. Al comma 5 dell'art. 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) le parole «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 109 della legge regionale n. 1/2019 e' aggiunto il seguente: «6-bis. I fondi giacenti presso Arpea e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'art. 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.». 3. Al comma 2 dell'art. 110 della legge regionale 1/2019 le parole «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».