Art. 20 Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 1. Alla lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (bilancio di previsione finanziario 2019-2021) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie di cui all'allegato 13 e' integrato con i seguenti capitoli: capitolo 185541 (contributi per il soccorso, per il turismo alpino speleologico - legge regionale 30 maggio 1980, n. 67); capitolo 149055 (Fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarieta' ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali - legge n. 225/1992, legge regionale n. 44/2000 e legge regionale n. 7/2003); capitolo 185871 (contributi alle associazioni di volontariato antincendi boschivi per spese di funzionamento, formazione, prevenzione ed estinzione, oneri assicurativi - art. 4, legge regionale n. 16/1994); capitolo 151003 (contributi per attivita' di protezione civile effettuate da enti locali e da gruppi comunali di protezione civile - legge regionale 14 aprile 2003, n.7); capitolo 144351 (Fondo per le spese relative allo svolgimento delle attivita' di interesse regionale da parte dei vigili del fuoco in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - trasferimenti correnti amministrazioni centrali); capitolo 149827 (Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - legge regionale n. 34/1998); capitolo 217246 (contributi agli investimenti ad amministrazioni locali in attuazione dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2018 - edilizia scolastica).