Art. 20 
 
         Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 
 
  1. Alla lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19
marzo 2019, n.  9  (bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021)
l'elenco dei capitoli che riguardano le  spese  obbligatorie  di  cui
all'allegato 13 e' integrato con i seguenti capitoli: 
    capitolo 185541 (contributi  per  il  soccorso,  per  il  turismo
alpino speleologico - legge regionale 30 maggio 1980, n. 67); 
    capitolo 149055 (Fondo regionale  di  protezione  civile  per  le
attivita'  conseguenti  il  primo  intervento,  il  soccorso   e   il
superamento dell'emergenza e la solidarieta'  ad  integrazione  delle
disponibilita' degli enti locali - legge n. 225/1992, legge regionale
n. 44/2000 e legge regionale n. 7/2003); 
    capitolo 185871 (contributi  alle  associazioni  di  volontariato
antincendi  boschivi  per   spese   di   funzionamento,   formazione,
prevenzione  ed  estinzione,  oneri  assicurativi  -  art.  4,  legge
regionale n. 16/1994); 
    capitolo 151003 (contributi per attivita'  di  protezione  civile
effettuate da enti locali e da gruppi comunali di protezione civile -
legge regionale 14 aprile 2003, n.7); 
    capitolo 144351 (Fondo per le  spese  relative  allo  svolgimento
delle attivita' di interesse regionale da parte dei vigili del  fuoco
in attuazione della convenzione  tra  Regione  Piemonte  e  Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  -  trasferimenti
correnti amministrazioni centrali); 
    capitolo 149827 (Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite -
legge regionale n. 34/1998); 
    capitolo 217246 (contributi agli investimenti ad  amministrazioni
locali in attuazione dell'art. 1 della legge regionale  n.  7/2018  -
edilizia scolastica).