Art. 4 Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018. 1. Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e i corrispondenti accantonamenti in spesa, disposti sull'esercizio 2019 dall'art. 9 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, sono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio e sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. In attuazione dell'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per la regione ad euro 106.963.014,91, e' iscritta in entrata una quota di avanzo di pari importo, applicata in spesa secondo la seguente suddivisione, dettagliatamente articolata nell'allegato B): a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2018 euro 11.200.693,45 destinati al fondo rischi da contenzioso; b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 euro 4.651.122,09 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed euro 91.111.199,37 per vincoli derivanti da trasferimenti. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 218 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilita' 2016) e' consentita l'applicazione alle annualita' del bilancio di previsione 2019-2021 delle quote annuali pari ad euro 4.209.235.336,27, iscritte in entrata ed applicate in spesa, relative al Fondo anticipazioni liquidita' (FAL) costituito ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 4. Al prelievo di somme ricomprese nell'allegato B di cui al comma 2 ed iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.