Art. 4 
 
Applicazione  al  bilancio  di  previsione  della  quota   vincolata,
  accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018. 
 
  1. Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e  i  corrispondenti
accantonamenti in spesa, disposti  sull'esercizio  2019  dall'art.  9
della legge regionale 19 marzo 2019, n.  9  (Bilancio  di  previsione
finanziario 2019-2021), in applicazione  della  parte  accantonata  e
vincolata  del  risultato  di  amministrazione  presunto  2018,  sono
integralmente cancellate dalle scritture contabili  dell'esercizio  e
sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  2. In attuazione dell'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge  30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
che consente, a  decorrere  dall'esercizio  2019,  l'applicazione  al
bilancio  di  previsione  di  una  quota  vincolata,  accantonata   e
destinata del risultato di amministrazione 2018, per un  importo  non
superiore a quello del disavanzo da  recuperare  iscritto  nel  primo
esercizio del bilancio di previsione, pari per  la  regione  ad  euro
106.963.014,91, e' iscritta in entrata una quota di  avanzo  di  pari
importo,  applicata  in  spesa  secondo  la  seguente   suddivisione,
dettagliatamente articolata nell'allegato B): 
    a) in applicazione  della  parte  accantonata  del  risultato  di
amministrazione 2018 euro 11.200.693,45 destinati al fondo rischi  da
contenzioso; 
    b)  in  applicazione  della  parte  vincolata  del  risultato  di
amministrazione 2018 euro 4.651.122,09 per vincoli derivanti da leggi
e principi contabili ed euro 91.111.199,37 per vincoli  derivanti  da
trasferimenti. 
  3. In attuazione dell'art. 1, comma 701, della  legge  28  dicembre
2015, n. 218 (disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, legge  di  stabilita'  2016)  e'  consentita
l'applicazione alle annualita' del bilancio di  previsione  2019-2021
delle quote  annuali  pari  ad  euro  4.209.235.336,27,  iscritte  in
entrata ed  applicate  in  spesa,  relative  al  Fondo  anticipazioni
liquidita' (FAL) costituito ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 (disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli  enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64. 
  4. Al prelievo di somme ricomprese nell'allegato B di cui al  comma
2 ed iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti),  programma
20.03 (altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021,
si  provvede  mediante  provvedimento  amministrativo  della   Giunta
regionale.