Art. 10 Controllo obbligatorio delle indagini 1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica: a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali; b) piani operativi o piani operativi intercomunali; c) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosita' molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosita' per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'art. 5 nel caso in cui casi prevedano la realizzazione di: 1) infrastrutture lineari; 2) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 41/2018; 3) opere pubbliche o di interesse pubblico; 4) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; 5) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile; d) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali, ove riguardanti aree a pericolosita' elevata dal punto di vista geologico o sismico secondo le classi di cui all'art. 5 nei casi in cui prevedano la realizzazione di: 1) opere pubbliche o di interesse pubblico; 2) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; 3) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile; e) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree a pericolosita' molto elevata dal punto di vista geologico o sismico, oppure a pericolosita' per alluvione frequenti o poco frequenti secondo le classi di cui all'art. 5 ove sia prevista la realizzazione di opere idrauliche di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) e b) della l.r. 41/2018, nei casi in cui prevedano la realizzazione di: 1) infrastrutture lineari; 2) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 41/2018, 3) opere pubbliche o di interesse pubblico; 4) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; 5) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile; f) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree classificate a pericolosita' elevata dal punto di vista geologico o sismico, secondo le classi di cui all'art. 5, nei casi in cui prevedano la realizzazione di: 1) opere pubbliche o di interesse pubblico; 2) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del decreto legislativo 152/2006; 3) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile; g) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che comportino una variazione da classi di pericolosita' molto elevata o elevata dal punto di vista geologico e sismico, oppure da classi di pericolosita' da alluvione elevata o media, a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici gia' approvati.