Art. 10 
 
                Controllo obbligatorio delle indagini 
 
  1. Sono soggette  a  controllo  obbligatorio  le  indagini  che  si
riferiscono  ad  uno  dei  seguenti  strumenti  della  pianificazione
territoriale e urbanistica: 
    a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali; 
    b) piani operativi o piani operativi intercomunali; 
    c)  varianti  ai  piani   strutturali,   ai   piani   strutturali
intercomunali, ai regolamenti urbanistici,  ai  piani  operativi,  ai
piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali  vigenti,
ove riguardanti aree a pericolosita' molto elevata dal punto di vista
geologico  o  sismico  oppure  aree  a  pericolosita'  per  alluvione
frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'art.  5  nel
caso in cui casi prevedano la realizzazione di: 
      1) infrastrutture lineari; 
      2) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 41/2018; 
      3) opere pubbliche o di interesse pubblico; 
      4) impianti di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo 152/2006; 
      5) strutture strategiche  per  la  gestione  dell'emergenza  da
ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o  individuate
in altre disposizioni di protezione civile; 
    d)  varianti  ai  piani   strutturali,   ai   piani   strutturali
intercomunali, ai regolamenti urbanistici,  ai  piani  operativi,  ai
piani operativi intercomunali,  ai  piani  regolatori  generali,  ove
riguardanti aree a pericolosita' elevata dal punto di vista geologico
o sismico secondo le classi  di  cui  all'art.  5  nei  casi  in  cui
prevedano la realizzazione di: 
      1) opere pubbliche o di interesse pubblico; 
      2) impianti di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo 152/2006; 
      3) strutture strategiche  per  la  gestione  dell'emergenza  da
ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o  individuate
in altre disposizioni di protezione civile; 
    e) i piani attuativi e loro  varianti,  ove  riguardanti  aree  a
pericolosita' molto elevata dal punto di vista geologico  o  sismico,
oppure a pericolosita'  per  alluvione  frequenti  o  poco  frequenti
secondo le classi di cui all'art. 5 ove sia prevista la realizzazione
di opere idrauliche di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) e  b)  della
l.r. 41/2018, nei casi in cui prevedano la realizzazione di: 
      1) infrastrutture lineari; 
      2) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 41/2018, 
      3) opere pubbliche o di interesse pubblico; 
      4) impianti di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo 152/2006; 
      5) strutture strategiche  per  la  gestione  dell'emergenza  da
ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o  individuate
in altre disposizioni di protezione civile; 
    f) i piani  attuativi  e  loro  varianti,  ove  riguardanti  aree
classificate a pericolosita' elevata dal punto di vista  geologico  o
sismico, secondo le classi  di  cui  all'art.  5,  nei  casi  in  cui
prevedano la realizzazione di: 
      1) opere pubbliche o di interesse pubblico; 
      2) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del decreto
legislativo 152/2006; 
      3) strutture strategiche  per  la  gestione  dell'emergenza  da
ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o  individuate
in altre disposizioni di protezione civile; 
    g)  varianti  ai  piani   strutturali,   ai   piani   strutturali
intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi  intercomunali,
ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o  a  piani
attuativi, che comportino una variazione da classi  di  pericolosita'
molto elevata o elevata dal  punto  di  vista  geologico  e  sismico,
oppure da classi di pericolosita' da alluvione  elevata  o  media,  a
classi  inferiori  rispetto  a  quelle  attribuite  negli   strumenti
urbanistici gia' approvati.