Art. 12 Esito del controllo 1. Qualora dal controllo risulti che le indagini siano state effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 1, la struttura regionale competente, entro i termini di cui all'art. 8 comma 3, da' comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale competente. 2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non siano conformi in tutto o in parte alle direttive contenute nel presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente invia al soggetto istituzionale interessato richiesta di modifiche o integrazioni alla documentazione depositata. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa di cui al comma 2, la struttura regionale competente effettua il controllo di cui all'art. 8, comma 1. 4. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, da' comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale interessato. 5. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, non risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, da' comunicazione motivata dell'esito negativo del controllo al soggetto istituzionale interessato. 6. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino parzialmente non conformi per parti di territorio alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, da' comunicazione motivata al soggetto istituzionale interessato, che puo' inviare documentazione integrativa o controdeduzioni per la parziale non conformita' alle direttive.