Art. 12 
 
                         Esito del controllo 
 
  1. Qualora dal  controllo  risulti  che  le  indagini  siano  state
effettuate ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  la  struttura  regionale
competente,  entro  i  termini  di  cui  all'art.  8  comma  3,   da'
comunicazione  dell'esito  positivo   del   controllo   al   soggetto
istituzionale competente. 
  2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non siano conformi
in tutto o in parte alle direttive contenute nel presente regolamento
o alle  relative  delibere  di  attuazione,  la  struttura  regionale
competente invia al soggetto istituzionale interessato  richiesta  di
modifiche o integrazioni alla documentazione depositata. 
  3.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della   documentazione
integrativa di cui al comma  2,  la  struttura  regionale  competente
effettua il controllo di cui all'art. 8, comma 1. 
  4. Qualora le indagini, integrate oppure modificate  ai  sensi  del
comma 2,  risultino  conformi  alle  direttive  di  cui  al  presente
regolamento o alle relative  delibere  di  attuazione,  la  struttura
regionale competente,  entro  i  termini  di  cui  al  comma  3,  da'
comunicazione  dell'esito  positivo   del   controllo   al   soggetto
istituzionale interessato. 
  5. Qualora le indagini, integrate oppure modificate  ai  sensi  del
comma 2, non risultino conformi alle direttive  di  cui  al  presente
regolamento o alle relative  delibere  di  attuazione,  la  struttura
regionale competente,  entro  i  termini  di  cui  al  comma  3,  da'
comunicazione motivata dell'esito negativo del controllo al  soggetto
istituzionale interessato. 
  6. Qualora le indagini, integrate oppure modificate  ai  sensi  del
comma 2, risultino parzialmente non conformi per parti di  territorio
alle direttive  di  cui  al  presente  regolamento  o  alle  relative
delibere di attuazione, la struttura regionale  competente,  entro  i
termini di cui al comma 3, da'  comunicazione  motivata  al  soggetto
istituzionale   interessato,   che   puo'   inviare    documentazione
integrativa o controdeduzioni per la parziale  non  conformita'  alle
direttive.