(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.  1  del
                          12 febbraio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale: 
 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Capo V bis  del  Titolo  III  della  legge  regionale  7
  dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) 
 
  1. Il Capo V bis del Titolo III della legge regionale n. 41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Capo V Bis 
          SERVIZI DI AMBULANZA E DI TRASPORTO DEI PAZIENTI 
 
  Art.  42-bis  (Classificazione  dei  servizi  di  ambulanza  e   di
trasporto dei pazienti). - 1. I servizi di soccorso e salvataggio con
ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre  di  pazienti  sono
servizi a contenuto prestazionale misto, i  quali  possono  includere
attivita' di soccorso sanitario, di cure  mediche,  infermieristiche,
di assistenza specializzata e di trasporto. 
  2. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale
e di trasporto sanitario terrestre  di  pazienti  sono  classificati,
tenendo conto del contenuto  prevalente  delle  prestazioni  erogate,
nonche' delle condizioni del paziente, in: 
    a) «servizi di soccorso e salvataggio»: servizi di  soccorso,  di
salvataggio, di assistenza a pazienti  in  situazione  di  emergenza,
erogati nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria della  Regione
Liguria, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema
di emergenza sanitaria) e  successive  modificazioni  e  integrazioni
mediante  un  veicolo  di   soccorso,   sia   esso   un'ambulanza   o
un'automedicale, dotato dei dispositivi medici necessari, ivi incluse
le prestazioni di  trasferimento  urgente  di  pazienti  tra  presidi
ospedalieri.  I  servizi  di  soccorso  e  salvataggio  erogati   con
ambulanza  devono  essere  svolti   da   almeno   due   soccorritori,
debitamente formati, di cui uno autista; 
    b) «servizi di trasporto in ambulanza  qualificato»:  servizi  di
ambulanza che  comportano  il  trasporto  di  pazienti,  mediante  un
veicolo di soccorso ovvero un  altro  veicolo  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 29  maggio  1996,  n.  24
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del
trasporto  sanitario  di  infermi   e   infortunati)   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  ivi  incluse   le   prestazioni   di
trasferimento  di  pazienti  tra  presidi  ospedalieri  e  tra   piu'
stabilimenti  dello   stesso   presidio,   svolti   da   almeno   due
soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista, nei  confronti
di  un  paziente  in  ordine  al  quale  sussiste   un   rischio   di
peggioramento dello stato di salute; 
    c) «servizi di trasporto di pazienti in  ambulanza»:  servizi  di
trasporto di pazienti diversi dai servizi di soccorso  e  salvataggio
di cui  alla  lettera  a),  nonche'  dal  servizio  di  trasporto  in
ambulanza qualificato di cui alla lettera b). 
  3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,  fissa  criteri,
indirizzi e modalita' per l'erogazione e lo svolgimento  dei  servizi
di cui al comma 2. 
  Art. 42-ter (Affidamento dei  servizi).  -  1.  I  servizi  di  cui
all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e  b),  sono  affidati,  in  via
prioritaria, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)  e  successive
modificazioni e integrazioni, ai comitati della Croce Rossa  Italiana
e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell'elenco  regionale
di cui all'art. 4-quater, comma 1. Sino all'attivazione del  Registro
unico  nazionale  del  Terzo  settore,  il  requisito  di  iscrizione
previsto  dall'art.  57  del  decreto  legislativo  n.   117/2017   e
successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'   soddisfatto   con
l'iscrizione nel Registro  regionale  del  Terzo  settore  -  sezione
organizzazioni di volontariato  -  di  cui  alla  legge  regionale  6
dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul  Terzo  settore)  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 42-bis, comma 3, la  Giunta
regionale definisce le procedure e le modalita' per l'affidamento  in
convenzione dei servizi ai sensi del comma 1. 
  3. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera  c),  possono
essere eseguiti: 
    a) dagli enti del Terzo settore, in possesso  dell'autorizzazione
sanitaria di  cui  alla  legge  regionale  n.  24/1996  e  successive
modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.
42-quater, comma 1, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo  n.
117/2017 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b)  da  operatori  selezionati  mediante  procedure  a   evidenza
pubblica, nel  rispetto  della  normativa  nazionale  ed  europea  di
settore. 
  4. Nel rispetto dei principi fissati  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50  (Codice  dei  contratti  pubblici)  e  successive
modificazioni e integrazioni,  nel  caso  in  cui  sia  necessario  o
preferibile procedere ad affidamento congiunto  dei  servizi  di  cui
all'art. 42-bis, comma 2, lettere a), b) e c), per ragioni di  tutela
della  finanza  pubblica,  efficienza  economica,  sussidiarieta'  ed
efficace contribuzione a  una  finalita'  sociale,  i  medesimi  sono
affidati con le procedure di  cui  al  comma  1,  qualora  il  valore
stimato dei servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e  b)
ecceda il valore attribuito ai servizi di cui alla lettera  c)  dello
stesso comma. 
  5. E' fatta salva la facolta', per le ASL, gli istituti e gli  enti
del  Servizio  sanitario  regionale,   di   provvedere   direttamente
all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 42-bis, comma  2,  lettere
a), b) e c), con impiego di  mezzi  e  personale  propri,  ovvero  di
affidarne l'esecuzione ad altra pubblica  amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. 
  Art.  42-quater  (Caratteristiche   dei   soggetti   esecutori   ed
esecuzione dei servizi). - 1. Al fine di assicurare standard  tecnici
e qualitativi  uniformi  per  l'esecuzione  dei  servizi  di  cui  al
presente Capo, a tutela della salute e  del  benessere  dei  pazienti
assistiti, nonche' del migliore impiego delle risorse pubbliche,  nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia  ed  economicita',  la
Giunta regionale istituisce l'elenco dei soggetti  ai  quali  possono
essere affidati servizi di ambulanza e  di  trasporto  dei  pazienti,
specificando la tipologia di servizi all'esecuzione dei quali ciascun
soggetto  e'  abilitato.  Con  lo  stesso  provvedimento,  la  Giunta
regionale  fissa  le  procedure  per  l'inclusione  nell'elenco   dei
soggetti abilitati. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresi', ai fini
dell'abilitazione all'esecuzione dei servizi di cui all'art.  42-bis,
comma 2: 
    a) la classificazione delle ambulanze, delle automedicali e degli
altri mezzi speciali utilizzabili per l'esecuzione dei servizi di cui
al presente Capo, ivi incluse le caratteristiche tecniche, operative,
igieniche, prestazionali, di dotazione e di efficienza  per  ciascuna
tipologia di mezzo, nonche' le tipologie di  mezzo  utilizzabili  per
l'esecuzione di ciascun servizio di cui al all'art. 42-bis, comma  2,
tenuto conto delle caratteristiche  previste  per  le  ambulanze  dai
decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Tipo  A
e Tipo B) e 20 novembre 1997, n. 487 (Tipo A1), nonche'  della  norma
UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze»; 
    b) i requisiti tecnici, igienici e di dotazione  delle  sedi  dei
soggetti abilitati all'esecuzione di ciascun servizio di cui all'art.
42-bis, comma 2; 
    c) la  determinazione,  per  ciascun  servizio  di  cui  all'art.
42-bis, comma 2, delle competenze minime del personale; della  durata
minima, delle modalita' e dei requisiti di ciascun percorso formativo
erogato in ambito regionale; delle modalita' di certificazione  delle
competenze; dei criteri per la certificazione di  equipollenza  delle
competenze acquisite tramite  percorsi  formativi  erogati  in  altre
regioni o nell'ambito di percorsi formativi universitari; nonche' dei
requisiti e dei criteri per l'aggiornamento  delle  competenze  e  la
formazione continua; 
    d) le modalita' e  i  criteri  per  la  vigilanza  in  ordine  al
possesso e al mantenimento dei requisiti e delle  caratteristiche  di
cui alle lettere a), b) e c), nonche'  sull'esecuzione  dei  servizi,
anche tramite istituzione di un  organismo  regionale  di  vigilanza,
costituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il presente articolo non si applica ai servizi eseguiti ai sensi
dell'art. 42-ter, comma 5, fatte salve  le  disposizioni  di  cui  al
comma 2, lettera a). 
  4. Tutti i soggetti esecutori dei servizi di cui al presente  Capo,
fatte salve le ASL, le amministrazioni pubbliche e i  comitati  della
Croce Rossa Italiana, devono essere in  possesso  dell'autorizzazione
di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  Art. 42-quinquies (Conferenze). -  1.  Al  fine  di  provvedere  al
coordinamento dei servizi di cui al presente Capo,  affidati  tramite
convenzioni, accordi, comunque eseguiti a norma dell'art. 42-ter,  e'
istituita  la  Conferenza  regionale  permanente  per  i  servizi  di
ambulanza e di trasporto dei pazienti. 
  2. La Conferenza di cui al comma 1 e' composta da: 
    a)  l'Assessore  regionale  competente  o  suo  delegato  che  la
presiede; 
    b) il direttore generale di A.Li.Sa. o suo delegato; 
    c) i direttori generali delle ASL, degli  istituti  ed  enti  del
Servizio sanitario regionale o loro delegati; 
    d) il  responsabile  del  Dipartimento  interaziendale  regionale
Emergenza 118 o suo delegato; 
    e) i rappresentanti  regionali  delle  reti  associative  di  cui
all'art.  41  del  decreto  legislativo  n.  117/2017  e   successive
modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di  uno  per
ciascuna rete. 
  3. Le modalita' di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1
sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza
medesima a maggioranza dei suoi componenti. La Conferenza si riunisce
almeno una volta per ciascun semestre. 
  4. Al fine di provvedere, a livello locale,  al  coordinamento  dei
servizi di  cui  al  presente  Capo,  affidati  tramite  convenzioni,
accordi comunque eseguiti a norma  dell'art.  42-ter,  e',  altresi',
istituita presso ciascuna ASL la Conferenza aziendale permanente  per
i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti. 
  5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 e' composta da: 
    a) il direttore  generale  della  ASL  o  suo  delegato,  che  la
presiede; 
    b) il responsabile del servizio Emergenza 118 della ASL; 
    c) ove  presenti  sul  territorio  di  competenza  della  ASL,  i
direttori generali degli istituti  ed  enti  del  Servizio  sanitario
regionale o loro delegati; 
    d) i rappresentanti  regionali  delle  reti  associative  di  cui
all'art.  41  del  decreto  legislativo  n.  117/2017  e   successive
modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di  uno  per
ciascuna rete. 
  6. Le modalita' di funzionamento delle Conferenze di cui al comma 4
sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza
regionale, a  maggioranza  dei  suoi  componenti.  Le  Conferenze  si
riuniscono almeno una volta per ciascun semestre. 
  7. La Conferenza regionale e'  organismo  consultivo  della  Giunta
regionale. Essa  esprime,  su  richiesta  o  d'iniziativa,  pareri  e
raccomandazioni sulla materia dei servizi di ambulanza e di trasporto
dei pazienti di propria competenza.».