Art. 2 
 
Modifiche alla legge regionale 29  maggio  1996,  n.  24  (Disciplina
  delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto
  sanitario di infermi ed infortunati) 
 
  1.  Nel  testo  della  legge  regionale  n.  24/1996  e  successive
modificazioni e integrazioni, ivi incluse le denominazioni del titolo
della legge, dei  titoli  e  delle  rubriche,  ovunque  ricorrano  le
seguenti locuzioni:  «di  infermi  ed  infortunati»,  «di  infermi  e
infortunati»,  «di  infermi  e  di  infortunati»,   «di   infermi   o
infortunati», «degli infermi e  degli  infortunati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di pazienti». 
  2.  Nel  testo  della  legge  regionale  n.  24/1996  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «USL» o «U.S.L.»  o  «Unita'
sanitarie locali» o «Unita'  sanitaria  locale»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalla seguente: «ASL». 
  3. Al comma 2 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  24/1996  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da  Corpi  dello
Stato quali Forze armate, Forze di polizia e  Vigili  del  fuoco,  da
enti  pubblici  nazionali  quali  la  Croce  Rossa   Italiana»   sono
sostituite dalle seguenti: «da Corpi dello Stato, dalle Forze  armate
e dai loro corpi ausiliari, da amministrazioni pubbliche  e  da  enti
quali l'associazione della Croce Rossa Italiana e i suoi comitati». 
  4. Al comma 2 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  24/1996  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «dalle  Aziende
ospedaliere» sono soppresse. 
  5. Il comma 4 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  24/1996  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  I  servizi  di  soccorso  e  salvataggio   con   ambulanza   o
automedicale  e  di  trasporto  terrestre  di  pazienti  erogati  dal
Servizio sanitario regionale sono disciplinati  al  Capo  V  bis  del
Titolo  III  della  legge   regionale   n.   41/2006   e   successive
modificazioni e integrazioni.». 
  6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n.
24/1996 e successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «la
sede operativa» sono sostituite dalle seguenti: «le sedi operative». 
  7. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
24/1996  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:
«registro regionale istituito con la legge regionale 29 maggio  1992,
n. 15 (Disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle  seguenti:
«Registro  unico  nazionale   del   Terzo   settore,   ovvero,   sino
all'attivazione di tale registro, nel Registro  regionale  del  Terzo
settore - sezione organizzazioni di volontariato, di cui  alla  legge
regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme  sul  Terzo
settore) e successive modificazioni e integrazioni». 
  8. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
24/1996 e successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «del
provvedimento del Presidente della  Giunta  regionale  di  iscrizione
dell'associazione  nel  registro  regionale  delle  associazioni   di
volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione». 
  9. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.
24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «degli
autoveicoli o dei  mezzi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
ambulanze e degli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per
trasporto mediante sedia a rotelle». 
  10. Alla fine del comma 2 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono  aggiunte  le
parole:   «Le   variazioni   hanno   efficacia   dalla   data   della
comunicazione, salvo espresso diniego motivato per omessa  osservanza
delle previsioni di  cui  all'art.  3  o  di  altre  disposizioni  di
legge.». 
  11. Il comma 2 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  24/1996  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini del trasporto sanitario di pazienti le dotazioni minime
di personale, attrezzature e  materiale  sanitario  sono  individuate
nelle Tabelle «A» e «B» in  relazione  alle  tipologie  di  ambulanze
previste dai decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987  n.
553 (tipo A e tipo B) e 20 novembre 1997 n. 487  (tipo  A1),  o,  per
quanto attiene le ambulanze, conformi alle  previsioni  di  cui  alla
norma  UNI  EN  1789  «Veicoli   medici   e   loro   attrezzature   -
Autoambulanze».  Per  gli  altri  veicoli,  ivi  inclusi  i   veicoli
attrezzati per il trasporto mediante  sedia  a  rotelle,  oltre  alle
caratteristiche  costruttive  previste  dalla  vigente  normativa  si
applicano le previsioni minime  di  personale  di  cui  alla  Tabella
"B".». 
  12. Il Titolo II della legge  regionale  n.  24/1996  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  13. Al comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  24/1996  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:   «registro
regionale  di  cui  alla  legge  regionale  29  maggio  1992,  n.  15
(disciplina  del  volontariato)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Registro  unico   nazionale   del   Terzo   settore   ovvero,   sino
all'attivazione di tale Registro, nel Registro  regionale  del  Terzo
settore - sezione organizzazioni di volontariato, di cui  alla  legge
regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme  sul  Terzo
settore) e successive modificazioni e integrazioni.». 
  14. Il comma 2 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  24/1996  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  15. Le Tabelle «A» e «B» allegate alla legge regionale n. 24/1996 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono  sostituite   dalle
Tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge.