Art. 3 
 
         Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 
                  (Sistema di emergenza sanitaria) 
 
  1.  Nel  testo  della  legge  regionale  n.  24/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «Unita' sanitarie locali»  o
«Unita' sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalla
seguente: «ASL». 
  2.  Nel  testo  della  legge  regionale  n.  24/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole:  «le  aziende  ospedaliere»,
«dalle aziende ospedaliere»,  «le  aziende  ospedaliere  e»,  ovunque
ricorrano, sono soppresse. 
  3. Al comma 1 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  24/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo  le  parole:  «soccorso
sanitario sul territorio» sono inserite le seguenti: «, e' competenza
esclusiva del Servizio sanitario regionale». 
  4. Il comma 1 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  24/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. I mezzi di soccorso sanitario sono, di norma,  individuati  nei
seguenti: 
    a) le ambulanze, le automedicali e gli altri mezzi speciali, come
previsti dal provvedimento della Giunta  regionale  di  cui  all'art.
42-quater della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni
e integrazioni; 
    b) i mezzi di elisoccorso.». 
  5. Il comma 2 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  24/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «2. La disponibilita' di tali mezzi sul  territorio  e'  garantita,
quanto ai mezzi di cui al comma 1, lettera a), con  le  modalita'  di
cui al Capo V bis della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni.».