Art. 3 Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) 1. Nel testo della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Unita' sanitarie locali» o «Unita' sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «ASL». 2. Nel testo della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le aziende ospedaliere», «dalle aziende ospedaliere», «le aziende ospedaliere e», ovunque ricorrano, sono soppresse. 3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «soccorso sanitario sul territorio» sono inserite le seguenti: «, e' competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale». 4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. I mezzi di soccorso sanitario sono, di norma, individuati nei seguenti: a) le ambulanze, le automedicali e gli altri mezzi speciali, come previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 42-quater della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni; b) i mezzi di elisoccorso.». 5. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. La disponibilita' di tali mezzi sul territorio e' garantita, quanto ai mezzi di cui al comma 1, lettera a), con le modalita' di cui al Capo V bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni.».