Allegato 
 
Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi   concernenti   la
  rimozione e lo smaltimento dell'amianto da  edifici  di  culto,  da
  edifici sedi di associazioni senza scopo  di  lucro  o  di  imprese
  cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della  legge  regionale
  29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento definisce  i  requisiti  dei  soggetti
beneficiari,  il  termine  e  le  modalita'  di  presentazione  della
domanda, il limite  massimo  del  contributo  concedibile,  le  spese
ammissibili, i criteri e le modalita' di concessione e di  erogazione
dei contributi di cui all'art. 4, comma 30-bis della legge  regionale
29 dicembre 2016  n.  25  (Legge  di  stabilita'  2017),  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della spesa. 
 
                               Art. 2. 
                             Beneficiari 
 
    1.  Sono  beneficiari  dei  contributi   di   cui   al   presente
regolamento: 
      a) le parrocchie e  gli  altri  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti dallo Stato italiano; 
      b) le associazioni senza scopo  di  lucro  che  non  esercitano
attivita' d'impresa; 
      c) persone fisiche, proprietari o  comproprietari,  di  edifici
gia' sedi di imprese cessate. 
 
                               Art. 3. 
                       Interventi finanziabili 
 
    1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli
interventi di rimozione e smaltimento di: 
      a) coperture con lastre mancanti o non fissate o con buchi; 
      b) coperture con presenza di fessurazioni,  erosioni,  crepe  o
muschi su almeno il 50% della superficie totale; 
      c) materiali contenenti amianto friabile. 
    2. Gli interventi  di  cui  al  comma 1  riguardano  le  seguenti
tipologie di immobili ubicati sul territorio regionale: 
      a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze; 
      b) edifici sedi di associazioni senza scopo di  lucro  che  non
esercitano attivita' d'impresa; 
      c) edifici di proprieta' di  persone  fisiche  in  cui  non  si
svolge attivita'  d'impresa  ma  che  siano  stati  sedi  di  imprese
cessate. 
    3. Gli edifici di cui al  comma  2  lettera  c)  rientrano  nelle
categorie catastali «C» e «D» e sono stati sedi  di  imprese  la  cui
cessazione risulti dal registro  delle  imprese  o  da  altra  idonea
documentazione. 
    4. Nel caso in cui gli edifici di cui al comma  2  siano  ubicati
nelle  aree  interessate  dall'attivita'   regionale   di   mappatura
dell'amianto, condotta tramite l'utilizzo di droni, in attuazione del
Piano regionale amianto, approvato con decreto del  Presidente  della
Regione 17 aprile 2018, n. 108/Pres, gli interventi di cui  al  comma
1, lettere a)  e  b)  sono  ammessi  a  contributo  se  le  coperture
presentano lo stato di conservazione «pessimo», come  risultante  dal
certificato di mappatura generato dall'applicativo Archivio regionale
amianto (A.R.Am.), ed eventualmente comunicato dal comune  competente
per territorio. 
    5. L'elenco dei comuni interessati dall'attivita' di mappatura e'
pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
    6.  Gli  interventi   di   cui   al   comma 1   sono   realizzati
successivamente alla presentazione della domanda. 
 
                               Art. 4. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di  contributo,  in  regola  con  la  normativa  in
materia di imposta di bollo, e' presentata a mezzo posta  elettronica
certificata  alla  Direzione  centrale  competente  in   materia   di
ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati,
a pena di irricevibilita', dal 1° gennaio al 15 ottobre di ogni  anno
utilizzando esclusivamente  il  modello  di  cui  all'allegato  A  al
presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 
    2. La domanda  di  cui  al  comma  1,  debitamente  sottoscritta,
completa delle dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  sulla   documentazione   amministrativa),   attestanti
l'insussistenza di altri contributi  pubblici  per  la  realizzazione
dell'intervento  per  il  quale  si  chiede  il  contributo   nonche'
attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e  3,  e'
corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
      a) preventivo  dettagliato  di  spesa,  redatto  con  esclusivo
riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 6; 
      b) dichiarazione del comproprietario  dell'immobile  attestante
l'autorizzazione alla  realizzazione  dell'intervento  oggetto  della
domanda, nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); 
      c)  due  fotografie  dei  manufatti  oggetto   di   intervento,
attestanti la presenza di amianto, salvo il caso di coperture oggetto
dell'attivita' di mappatura regionale; 
      d) fotocopia del documento d'identita' in  corso  di  validita'
del sottoscrittore della domanda, se la domanda non  e'  sottoscritta
con firma digitale. 
 
                               Art. 5. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti  inquinati
verifica la sussistenza dei presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'accesso  al  contributo  nonche'  la  completezza  della   relativa
domanda,  e  richiede  le  necessarie  integrazioni   fissando,   per
l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta
giorni. 
 
                               Art. 6. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a  contributo  esclusivamente  le  spese,  da
sostenere   successivamente   alla   presentazione   della   domanda,
necessarie alla  rimozione,  al  trasporto  e  allo  smaltimento  dei
materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le
analisi di laboratorio, e i costi  per  la  redazione  del  piano  di
lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro) nonche' l'IVA. 
    2. Sono altresi'  ammissibili  a  contributo  le  spese  inerenti
l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella  misura
massima del 30 per cento dell'importo relativo  alla  sola  rimozione
del materiale contenente amianto. 
    3. Non sono ammissibili le spese relative alla  sostituzione  del
materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei
materiali con presenza di amianto. 
 
                               Art. 7. 
                       Importo del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso nella misura del 50 per cento  della
spesa  riconosciuta  ammissibile  per  un  importo  massimo  di  euro
15.000,00. 
 
                               Art. 8. 
                     Concessione del contributo 
 
    1.  Per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di  cui
all'art. 36, comma 4, della legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme materia di procedimento amministrativo e  di
diritto di accesso) nei limiti delle  risorse  finanziarie  stanziate
nel bilancio regionale per l'anno di riferimento. 
    2. L'istruttoria delle domande di contributo  e'  svolta  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle domande,  come  certificato
dalla  marcatura  temporale  del  messaggio  di   posta   elettronica
certificata  attestante  il  ricevimento  da  parte  della  Direzione
centrale competente in materia di ambiente. 
    3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai  sensi  degli
articoli 6 e  7,  il  contributo  e'  concesso  a  fronte  del  costo
complessivo dell'intervento e non per le singole voci  di  spesa  del
preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a). 
    4. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 
    5.  La  domanda  ammissibile  a  contributo  ma  non   totalmente
finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse  stanziate,  e'
finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a  pena
di  decadenza,  entro  il  termine  assegnato  dal  responsabile  del
procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo  nella
misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo. 
 
                               Art. 9. 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo  e'  erogato  a  fronte  della  presentazione  e
positiva valutazione della documentazione di rendicontazione  di  cui
all'art. 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data
di ricevimento della documentazione medesima. 
 
                              Art. 10. 
                           Rendicontazione 
 
    1. Entro dodici mesi  decorrenti  dalla  data  di  emissione  del
decreto di concessione del contributo, il beneficiario  e'  tenuto  a
presentare la seguente documentazione: 
      a) elenco analitico della documentazione  giustificativa  della
spesa, redatto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000,
se il beneficiario e' un'associazione senza  scopo  di  lucro  oppure
documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della
legge regionale n. 7/2000, negli altri casi; 
      b)  attestato  di  convalida  del  piano  di  lavoro,  generato
dall'applicativo  «Medicina  del  Lavoro  Amianto»   (Me.L.Am.)   con
indicazione dell'ID - Unita' ove presente. 
    2. Il beneficiario con la presentazione della  documentazione  di
rendicontazione comunica  altresi'  le  modalita'  di  pagamento  del
contributo. 
    3. Il termine di cui al comma 1 puo' essere  prorogato  una  sola
volta per un periodo non superiore a sei mesi su  richiesta  motivata
del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilita',  prima  della
scadenza del termine medesimo. 
    4.   La   mancata   presentazione   della    documentazione    di
rendicontazione nel termine di cui al  comma  1,  come  eventualmente
prorogato, comporta la decadenza dal contributo. 
    5. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa
a finanziamento, il contributo e' proporzionalmente rideterminato. 
 
                              Art. 11. 
                              Controlli 
 
    1. Il Servizio competente puo' disporre controlli sia  attraverso
verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento,  sia
attraverso verifiche documentali. 
 
                              Art. 12. 
                               Cumulo 
 
    1.  Il  contributo  previsto  dal  presente  regolamento  non  e'
cumulabile  con  altri  finanziamenti  pubblici   per   il   medesimo
intervento. 
 
                              Art. 13. 
                             Modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo  di  cui  all'allegato  A  si  provvede  con  decreto  del
direttore centrale competente in materia di ambiente. 
 
                              Art. 14. 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento,  trovano  applicazione  le  disposizioni   della   legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga