Art. 5 
 
                 Segreteria generale della provincia 
                      Ripartizione enti locali 
 
  1. Nell'allegato A della legge provinciale  la  Ripartizione  «Enti
locali e sport» assume le seguenti competenze: 
    «Ripartizione enti locali e sport 
      finanza locale 
      Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
      funzioni di vigilanza e consulenza e  segreteria  della  Giunta
provinciale nella propria funzione di autorita' di vigilanza ai sensi
dell'art. 54, primo comma, punto 5, dello Statuto di autonomia 
      amministrazione del registro dei revisori dei conti degli  enti
locali della Provincia autonoma di Bolzano 
      spettacoli pubblici e polizia locale 
      sport». 
  2. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio vigilanza di cui al  punto
7. Enti locali e sport assume la seguente denominazione e le seguenti
competenze: 
    «Ufficio vigilanza e consulenza 
      vigilanza sui comuni,  sulle  comunita'  comprensoriali,  sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e su altri  enti  o
istituti locali 
      servizio di consulenza e d'ispezione 
      controllo sugli organi e controllo sostitutivo 
      controllo di legittimita' sulle deliberazioni delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate
dei beni di uso civico, delle  aziende  di  soggiorno  di  Bolzano  e
Merano, dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige  e  dell'Istituto  per
l'edilizia sociale 
      controllo  finanziario  e  controllo  successivo   sulla   sana
gestione, 
      formazione dei segretari comunali e amministrazione delle  sedi
segretarili 
      polizia locale urbana e rurale 
      spettacoli pubblici 
      autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 
      finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi
dell'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 
      diritti  di  segreteria  ai  sensi  dell'art.  6  della   legge
regionale 26 aprile 2010, n. 1». 
  3. L'ufficio promozione opere pubbliche di cui  al  punto  7.  Enti
locali e  sport  nell'allegato  1  del  decreto  assume  la  seguente
denominazione e le seguenti competenze: 
    «Ufficio finanza locale 
      finanziamenti correnti e promozione  della  collaborazione  tra
gli enti locali 
      finanziamento delle spese d'investimento degli enti locali».