Art. 8 
 
           Dipartimento salute, banda larga e cooperative 
                         Ripartizione salute 
 
  1. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio prestazioni  sanitarie  di
cui al punto  23.  Salute  assume  la  seguente  denominazione  e  le
seguenti competenze: 
    «Ufficio assistenza sanitaria 
      pianificazione, sorveglianza e  valutazione  delle  prestazioni
sanitarie in ospedale e sul territorio 
      iscrizione al servizio sanitario provinciale 
      assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di
accordi internazionali 
      medici convenzionati di medicina generale, pediatri  di  libera
scelta  nonche'  medici   specialisti   ambulatoriali,   incluse   le
contrattazioni collettive 
      sanzioni amministrative per dichiarazioni  mendaci  nell'ambito
della spesa sanitaria 
      osservatorio per la salute 
      epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonche' registri  di
patologia 
      gestione  del  sistema  informativo  del   servizio   sanitario
provinciale e valutazione della performance». 
  2. Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio governo sanitario  di  cui
al punto 23. Salute assume le seguenti competenze: 
    «infrastrutture e investimenti 
    pianificazione e finanziamento di strutture sanitarie,  dotazione
di apparecchiature elettromedicali,  tecnologie  dell'informazione  e
arredi 
    ingegneria clinica e pianificazione  della  dotazione  di  grandi
apparecchiature sanitarie 
    contributi per investimenti 
    e-health, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica  e
sistema elettronico di prenotazione 
    Unita' operativa governo clinico 
    autorizzazione e accreditamento di erogatori privati  e  pubblici
di prestazioni sanitarie 
    health technology assessment-HTA  (valutazione  delle  tecnologie
sanitarie), ricerca e innovazione 
    centro per la gestione del rischio clinico, promozione e garanzia
della qualita' 
    trasporto sanitario e servizio di soccorso 
    dispositivi medici e assistenza farmaceutica 
    vigilanza  su  farmacie  e  grossisti,   titolari   di   farmacie
convenzionati, incluse le contrattazioni collettive 
    segreteria e  gestione  della  commissione  ricorsi  per  diversi
ambiti dell'assistenza sanitaria 
    approvvigionamento da terzi». 
  3. Nell'elenco delle competenze dell'Ufficio ordinamento  sanitario
della Ripartizione salute di cui al punto  23.  dell'allegato  1  del
decreto la penultima lineetta e' cosi' sostituita: 
    «gestione amministrativa di progetti ministeriali in  materia  di
ricerca». 
  4. Nell'elenco delle competenze dell'ufficio ordinamento  sanitario
della Ripartizione salute di cui al punto  23.  dell'allegato  1  del
decreto, dopo l'ultima lineetta e'  aggiunta  la  seguente  lineetta:
«medicina di genere».