Art. 16 
 
                       Attivita' nelle scuole 
 
  1. La Scuola di musica  svolge  attivita'  di  formazione  musicale
rivolte agli allievi e alle allieve delle scuole  di  ogni  ordine  e
grado della provincia, in accordo con le direzioni degli  istituti  e
seguendo le  linee  guida  stabilite  dalla  Direzione  istruzione  e
formazione italiana. 
  2. La Scuola di musica stipula con gli istituti scolastici apposite
convenzioni  per  definire  i  termini  della  collaborazione  e   le
caratteristiche dei progetti attivati.