Art. 16 Attivita' nelle scuole 1. La Scuola di musica svolge attivita' di formazione musicale rivolte agli allievi e alle allieve delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, in accordo con le direzioni degli istituti e seguendo le linee guida stabilite dalla Direzione istruzione e formazione italiana. 2. La Scuola di musica stipula con gli istituti scolastici apposite convenzioni per definire i termini della collaborazione e le caratteristiche dei progetti attivati.