Art. 4 Durata e orario delle lezioni 1. La durata delle singole unita' di lezione e' fissata dal Piano dell'offerta formativa della Scuola di musica, tenendo conto dell'organizzazione delle lezioni, degli aspetti pedagogico-didattici e delle necessita' di studio dell'allievo/allieva. Per consentire una preparazione adeguata, nel rispetto degli obiettivi didattici prefissati, e' necessario garantire ad ogni allievo/allieva un arco temporale congruo e corrispondente alle rispettive esigenze di crescita musicale e culturale. 2. L'orario delle lezioni e' stabilito dalla Scuola di musica in accordo con gli insegnanti. Nel predisporre gli orari i docenti tengono conto, per quanto possibile, di eventuali esigenze particolari degli iscritti; a tale scopo vengono organizzati all'inizio dell'anno scolastico appositi incontri con le allieve e gli allievi e le rispettive famiglie.