Art. 4 
 
                    Durata e orario delle lezioni 
 
  1. La durata delle singole unita' di lezione e' fissata  dal  Piano
dell'offerta  formativa  della  Scuola  di  musica,   tenendo   conto
dell'organizzazione delle lezioni, degli aspetti pedagogico-didattici
e delle necessita' di studio dell'allievo/allieva. Per consentire una
preparazione  adeguata,  nel  rispetto  degli   obiettivi   didattici
prefissati, e' necessario garantire ad ogni allievo/allieva  un  arco
temporale  congruo  e  corrispondente  alle  rispettive  esigenze  di
crescita musicale e culturale. 
  2. L'orario delle lezioni e' stabilito dalla Scuola  di  musica  in
accordo con gli insegnanti.  Nel  predisporre  gli  orari  i  docenti
tengono  conto,  per  quanto   possibile,   di   eventuali   esigenze
particolari  degli  iscritti;  a  tale  scopo   vengono   organizzati
all'inizio dell'anno scolastico appositi incontri con  le  allieve  e
gli allievi e le rispettive famiglie.