Art. 7 
 
                           Liste d'attesa 
 
  1. In  caso  di  mancanza  di  posti  disponibili  per  la  materia
richiesta, viene redatta una lista di attesa in  base  all'ordine  di
arrivo delle richieste e  alle  eventuali  precedenze  riportate  nei
criteri di cui all'art. 6. 
  2. Le liste d'attesa rimangono valide per tutto  l'anno  scolastico
in cui e' stata effettuata l'iscrizione; qualora nel corso  dell'anno
scolastico si rendano disponibili dei posti, le nuove iscrizioni sono
accolte seguendo l'ordine della lista d'attesa. 
  3. Chi, pur avendo presentato domanda di iscrizione entro i termini
prescritti, non e' stato ammesso per indisponibilita' di posti,  puo'
chiedere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la  riconferma  in
lista d'attesa e in tal caso ha la precedenza rispetto a  coloro  che
hanno presentato una prima domanda di iscrizione.