Art. 7 Liste d'attesa 1. In caso di mancanza di posti disponibili per la materia richiesta, viene redatta una lista di attesa in base all'ordine di arrivo delle richieste e alle eventuali precedenze riportate nei criteri di cui all'art. 6. 2. Le liste d'attesa rimangono valide per tutto l'anno scolastico in cui e' stata effettuata l'iscrizione; qualora nel corso dell'anno scolastico si rendano disponibili dei posti, le nuove iscrizioni sono accolte seguendo l'ordine della lista d'attesa. 3. Chi, pur avendo presentato domanda di iscrizione entro i termini prescritti, non e' stato ammesso per indisponibilita' di posti, puo' chiedere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la riconferma in lista d'attesa e in tal caso ha la precedenza rispetto a coloro che hanno presentato una prima domanda di iscrizione.