Art. 2 
 
Caratteristiche dei cammini locali di interesse  regionale  (art.  1,
                         comma 2, lettera d) 
 
  1. Il percorso di un cammino  locale  di  interesse  regionale  (di
seguito denominato cammino) deve prevedere tratti pubblici e  privati
in cui e' garantita la percorribilita' a piedi in sicurezza e  tratti
stradali asfaltati pubblici e privati non superiori al 25  per  cento
del totale con presenza di banchina transitabile, con  evidenziati  i
collegamenti con altri cammini  ed  eventuali  varianti  per  persone
disabili o con mobilita' ridotta.