Art. 2 Caratteristiche dei cammini locali di interesse regionale (art. 1, comma 2, lettera d) 1. Il percorso di un cammino locale di interesse regionale (di seguito denominato cammino) deve prevedere tratti pubblici e privati in cui e' garantita la percorribilita' a piedi in sicurezza e tratti stradali asfaltati pubblici e privati non superiori al 25 per cento del totale con presenza di banchina transitabile, con evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilita' ridotta.