Art. 3 
 
Modalita' di presentazione e contenuti dell'istanza di riconoscimento
  dei cammini locali di interesse regionale (art. 5, comma 1, lettera
  a), legge regionale n. 35/2018) 
 
  1. I comuni interessati al riconoscimento di un  cammino  approvano
l'itinerario  di  propria  competenza,  in  coerenza  con  i   propri
strumenti di pianificazione territoriale vigenti. 
  2. L'istanza di  riconoscimento  sottoscritta  da  tutti  i  comuni
interessati e' trasmessa, dal comune capofila, in via telematica,  al
competente settore della Giunta regionale. 
  3. Qualora il percorso  preveda  tratti  di  strada  di  proprieta'
privata, devono essere preventivamente formalizzati accordi, ai sensi
dell'art. 11 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) con i relativi proprietari. 
  4. Qualora il  percorso  attraversi  aree  naturali  protette  deve
essere preventivamente richiesto il parere  ai  soggetti  gestori  di
tali aree. 
  5. Il modello di istanza  e'  approvato  con  atto  del  competente
settore della Giunta regionale. 
  6. All'istanza devono essere allegati: 
    a) il tracciato del cammino e la relativa cartografia nelle forme
e nelle tipologie previste dall'art. 5; 
    b)  una  relazione  contenente  le  informazioni  necessarie   ad
evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino; 
    c)  una   relazione   tecnica   contenente   le   caratteristiche
descrittive  dell'itinerario  e  degli  elementi   che   garantiscono
l'accessibilita' e la fruibilita' del cammino; 
    d) una relazione tecnica sui servizi minimi di cui all'art. 4; 
    e) la documentazione relativa  alla  proprieta'  dei  tratti  che
costituiscono l'itinerario; 
    f) eventuale copia degli accordi di cui al comma 3; 
    g) eventuale copia del parere degli enti di  gestori  delle  aree
naturali protette interessati del percorso  del  cammino  di  cui  al
comma 4. 
  7. L'istanza, previa  istruttoria  di  ammissibilita'  formale,  e'
sottoposta alla valutazione del comitato tecnico di cui  all'art.  2,
comma 4, della legge. In sede di  valutazione,  il  comitato  tecnico
puo' promuovere un confronto con i comuni interessati. 
  8. Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste integrazioni
alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 2, comma  7,  della
legge n. 241/1990. 
  9. Il competente settore della Giunta regionale  adotta  l'atto  di
riconoscimento del cammino entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
presentazione dell'istanza. Entro lo stesso termine, in caso di esito
negativo dell'istruttoria della richiesta sono  comunicati  i  motivi
del mancato riconoscimento. 
  10. L'atto di riconoscimento e' pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Toscana (BURT). Entro sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sul BURT dell'atto  di  riconoscimento  del  cammino  i
comuni  interessati  devono  procedere  alla  sottoscrizione  di  una
convenzione per la realizzazione, gestione e promozione  del  cammino
secondo i contenuti della  proposta  oggetto  di  riconoscimento.  La
convenzione e' trasmessa al competente settore della Giunta regionale
entro i successivi trenta giorni dalla sua sottoscrizione.