Art. 3 Modalita' di presentazione e contenuti dell'istanza di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2018) 1. I comuni interessati al riconoscimento di un cammino approvano l'itinerario di propria competenza, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione territoriale vigenti. 2. L'istanza di riconoscimento sottoscritta da tutti i comuni interessati e' trasmessa, dal comune capofila, in via telematica, al competente settore della Giunta regionale. 3. Qualora il percorso preveda tratti di strada di proprieta' privata, devono essere preventivamente formalizzati accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i relativi proprietari. 4. Qualora il percorso attraversi aree naturali protette deve essere preventivamente richiesto il parere ai soggetti gestori di tali aree. 5. Il modello di istanza e' approvato con atto del competente settore della Giunta regionale. 6. All'istanza devono essere allegati: a) il tracciato del cammino e la relativa cartografia nelle forme e nelle tipologie previste dall'art. 5; b) una relazione contenente le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino; c) una relazione tecnica contenente le caratteristiche descrittive dell'itinerario e degli elementi che garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' del cammino; d) una relazione tecnica sui servizi minimi di cui all'art. 4; e) la documentazione relativa alla proprieta' dei tratti che costituiscono l'itinerario; f) eventuale copia degli accordi di cui al comma 3; g) eventuale copia del parere degli enti di gestori delle aree naturali protette interessati del percorso del cammino di cui al comma 4. 7. L'istanza, previa istruttoria di ammissibilita' formale, e' sottoposta alla valutazione del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge. In sede di valutazione, il comitato tecnico puo' promuovere un confronto con i comuni interessati. 8. Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990. 9. Il competente settore della Giunta regionale adotta l'atto di riconoscimento del cammino entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo dell'istruttoria della richiesta sono comunicati i motivi del mancato riconoscimento. 10. L'atto di riconoscimento e' pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di riconoscimento del cammino i comuni interessati devono procedere alla sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione, gestione e promozione del cammino secondo i contenuti della proposta oggetto di riconoscimento. La convenzione e' trasmessa al competente settore della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni dalla sua sottoscrizione.