Art. 4 Definizione dei servizi minimi del cammino (art. 5, comma 1, lettera b), legge regionale n. 35/2018) 1. I servizi minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge devono essere garantiti in funzione della tipologia di tratto di cui si compone il cammino. I servizi devono trovarsi sul percorso ad una distanza tra loro non superiore a 25 chilometri e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 1000 metri per lato.