Art. 4 
 
Definizione dei servizi minimi del cammino (art. 5, comma 1,  lettera
                   b), legge regionale n. 35/2018) 
 
  1. I servizi minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b),  della
legge devono essere garantiti in funzione della tipologia  di  tratto
di cui si compone il cammino. I servizi devono trovarsi sul  percorso
ad una distanza tra loro non superiore a  25  chilometri  e  ricadere
nelle fasce laterali di rispetto entro 1000 metri per lato.