Art. 6 
 
Definizione e utilizzo del logo (art. 5, comma 1, lettera  d),  legge
                        regionale n. 35/2018) 
 
  1. Ogni cammino e' contraddistinto da un logo unico  identificativo
registrato dal comune capofila  secondo  la  normativa  nazionale  in
materia e deve essere libero da vincoli per l'uso pubblico. 
  2. Il logo e il relativo regolamento d'uso del logo sono  trasmessi
al competente settore della  Giunta  regionale  entro  trenta  giorni
successivi alla sua registrazione. 
  3. La vigilanza sul corretto uso del logo e' esercitata dai  comuni
interessati o dai soggetti abilitati.