Art. 6 Definizione e utilizzo del logo (art. 5, comma 1, lettera d), legge regionale n. 35/2018) 1. Ogni cammino e' contraddistinto da un logo unico identificativo registrato dal comune capofila secondo la normativa nazionale in materia e deve essere libero da vincoli per l'uso pubblico. 2. Il logo e il relativo regolamento d'uso del logo sono trasmessi al competente settore della Giunta regionale entro trenta giorni successivi alla sua registrazione. 3. La vigilanza sul corretto uso del logo e' esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.