Art. 7 Modalita' di iscrizione e cancellazione dall'elenco regionale delle associazioni dei cammini (art. 1, comma 6 e art. 5, comma 1, lettera e), legge regionale n. 35/2018) 1. Le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del cammino sono individuate attraverso l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 1, comma 6, della legge. 2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'associazione sia costituita da almeno due anni e sia composta da almeno cinquanta associati; b) che abbia tra i propri fini statutari la promozione e la valorizzazione del cammino; c) che lo statuto sancisca un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile; d) che le entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali altri contributi di enti, associazioni e privati, nonche' le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attivita' attinenti ai compiti associativi siano adeguate al perseguimento delle finalita' statutarie dell'ente; e) che abbia esperienza nella promozione e valorizzazione di cammini e itinerari adeguatamente documentata. 3. La richiesta di iscrizione all'elenco e' presentata al competente settore della Giunta regionale dal legale rappresentante e deve contenere l'indicazione della denominazione dell'associazione e della sua sede legale. All'istanza sono allegati: a) l'atto costitutivo; b) una relazione atta a dimostrare la comprovata esperienza; c) il bilancio dell'ultimo anno. 4. Il competente settore della Giunta regionale puo' richiedere integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e, verificata la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti richiesti, procede entro novanta giorni all'iscrizione dell'associazione all'elenco. Entro lo stesso termine, in caso di esito negativo, sono comunicati i motivi della mancata iscrizione. 5. Il competente settore della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco. 6. Qualora uno o piu' dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento vengano meno oppure nel caso in cui l'associazione non svolga piu' attivita' di promozione e valorizzazione del cammini, l'associazione viene cancellata dall'elenco. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 9 aprile 2020 ROSSI