Art. 7 
 
Modalita' di iscrizione e cancellazione dall'elenco  regionale  delle
  associazioni dei cammini (art. 1,  comma  6  e  art.  5,  comma  1,
  lettera e), legge regionale n. 35/2018) 
 
  1.   Le   associazioni   finalizzate   alla   promozione   e   alla
valorizzazione del cammino sono individuate attraverso  l'istituzione
dell'elenco di cui all'art. 1, comma 6, della legge. 
  2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1  e'  subordinata  alle
seguenti condizioni: 
    a) che l'associazione sia costituita da almeno  due  anni  e  sia
composta da almeno cinquanta associati; 
    b) che abbia tra i propri  fini  statutari  la  promozione  e  la
valorizzazione del cammino; 
    c)  che  lo  statuto  sancisca  un  ordinamento  interno  a  base
democratica e un'organizzazione funzionale conforme  alle  norme  del
libro I, titolo II, capo II, del codice civile; 
    d)  che  le  entrate  derivanti  dalle  quote  associative  e  da
eventuali altri contributi di enti, associazioni e  privati,  nonche'
le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento  di  attivita'
attinenti ai compiti  associativi  siano  adeguate  al  perseguimento
delle finalita' statutarie dell'ente; 
    e) che abbia esperienza  nella  promozione  e  valorizzazione  di
cammini e itinerari adeguatamente documentata. 
  3.  La  richiesta  di  iscrizione  all'elenco  e'   presentata   al
competente settore della Giunta regionale dal legale rappresentante e
deve contenere l'indicazione della denominazione dell'associazione  e
della sua sede legale. All'istanza sono allegati: 
    a) l'atto costitutivo; 
    b) una relazione atta a dimostrare la comprovata esperienza; 
    c) il bilancio dell'ultimo anno. 
  4. Il competente settore della  Giunta  regionale  puo'  richiedere
integrazioni alla documentazione presentata  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7,  della  legge  n.  241/1990  e,  verificata  la  completezza
dell'istanza e la sussistenza dei requisiti richiesti, procede  entro
novanta giorni all'iscrizione dell'associazione all'elenco. Entro  lo
stesso termine, in caso di esito negativo, sono comunicati  i  motivi
della mancata iscrizione. 
  5. Il competente  settore  della  Giunta  regionale  provvede  alla
tenuta e all'aggiornamento dell'elenco. 
  6. Qualora uno o  piu'  dei  requisiti  che  hanno  dato  luogo  al
riconoscimento vengano meno oppure nel caso in cui l'associazione non
svolga piu' attivita' di promozione  e  valorizzazione  del  cammini,
l'associazione viene cancellata dall'elenco. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 9 aprile 2020 
 
                                ROSSI