Art. 5 Applicazione degli articoli 2 e 3 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della delibera della giunta regionale contenente le linee guida di cui all'art. 3, comma 2.