Art. 5 
 
                  Applicazione degli articoli 2 e 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli  articoli  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, della delibera  della  giunta  regionale
contenente le linee guida di cui all'art. 3, comma 2.