Art. 4 Interventi ammessi. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' sostituita dalla seguente: a) al 15 per cento della superficie utile (SU) legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica e, contestualmente, interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica D ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), da ora in poi denominato «decreto ministeriale linee guida», ferma restando l'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), da ora in poi denominato «decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo;». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' sostituita dalla seguente: «b) al 20 per cento della SU legittima, fino ad un massimo complessivo di 65 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico dell'unita' strutturale oggetto di intervento, secondo la vigente disciplina sismica, e contestualmente interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica C ai sensi del decreto ministeriale linee guida, ferma restando l'applicazione del decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo;». 3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' sostituita dalla seguente: «c) al 25 per cento della SU legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell'unita' strutturale oggetto di intervento secondo la vigente disciplina sismica e contestualmente interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica B ai sensi del decreto ministeriale linee guida, ferma restando l'applicazione del decreto ministeriale sulle metodologie di calcolo.». 4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' soppressa. 5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di residenze rurali abbandonate per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della legge regionale n. 65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto ad oggetto incrementi di SU, tali superfici sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi dell'art. 2, comma 1.». 6. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 la parola: «o» e' sostituita dalla seguente: «e». 7. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' sostituito dal seguente: «3. Le addizioni volumetriche di cui al comma 1 sono realizzate in coerenza con i caratteri tipologici, formali e costruttivi che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza.». 8. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' soppresso. 9. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 le parole: «puo' applicare» sono sostituite dalla seguente: «applica». 10. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' aggiunto il seguente: «6-bis. La riduzione minima di cui al comma 6 si applica senza ulteriori atti alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma.». 11. Dopo il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017 e' aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora sugli edifici soggetti ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo siano eseguiti interventi che garantiscano il raggiungimento dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza di cui al comma 1, lettera a), si applica la riduzione minima di cui al comma 6.».