Art. 4 
 
              Interventi ammessi. Modifiche all'art. 2 
                   della legge regionale n. 3/2017 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
3/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    a) al 15 per cento della superficie utile (SU) legittima, fino ad
un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso  di  interventi
di  riparazione  locale  secondo  la  vigente  normativa  sismica  e,
contestualmente,  interventi  di  miglioramento   della   prestazione
energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica
D ai sensi del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   e   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  26   giugno   2015
(Adeguamento del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  26
giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione  energetica
degli edifici), da ora in poi denominato «decreto ministeriale  linee
guida», ferma restando l'applicazione del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della salute e della difesa 26 giugno  2015  (Applicazione
delle  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni   energetiche   e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici),
da ora in poi denominato «decreto ministeriale sulle  metodologie  di
calcolo;». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
3/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) al 20 per cento  della  SU  legittima,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 65 metri quadrati, nel caso  di  realizzazione  di  un
intervento di miglioramento sismico dell'unita'  strutturale  oggetto
di   intervento,   secondo   la   vigente   disciplina   sismica,   e
contestualmente  interventi  di   miglioramento   della   prestazione
energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica
C ai sensi del  decreto  ministeriale  linee  guida,  ferma  restando
l'applicazione  del  decreto  ministeriale   sulle   metodologie   di
calcolo;». 
  3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
3/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) al 25 per cento  della  SU  legittima,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 90 metri quadrati, nel  caso  di  adeguamento  sismico
dell'unita' strutturale oggetto  di  intervento  secondo  la  vigente
disciplina sismica  e  contestualmente  interventi  di  miglioramento
della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della
classe energetica B ai sensi del decreto  ministeriale  linee  guida,
ferma  restando  l'applicazione  del   decreto   ministeriale   sulle
metodologie di calcolo.». 
  4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
3/2017 e' soppressa. 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.  3/2017  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Nel caso di residenze rurali abbandonate per le  quali  sia
stata rilasciata la sanatoria  edilizia  straordinaria  di  cui  alla
legge 28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge  regionale  20
ottobre  2004,  n.  53  (Norme  in  materia  di  sanatoria   edilizia
straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni
pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della  legge  regionale  n.
65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto  ad  oggetto
incrementi di SU, tali superfici  sono  sottratte  dagli  ampliamenti
realizzabili ai sensi dell'art. 2, comma 1.». 
  6. Al comma 2 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  3/2017  la
parola: «o» e' sostituita dalla seguente: «e». 
  7. Il comma 3 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  3/2017  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Le addizioni volumetriche di cui al comma 1 sono realizzate  in
coerenza con  i  caratteri  tipologici,  formali  e  costruttivi  che
qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza.». 
  8. Il comma 5 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  3/2017  e'
soppresso. 
  9. Al comma 6 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  3/2017  le
parole: «puo' applicare» sono sostituite dalla seguente: «applica». 
  10. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017  e'
aggiunto il seguente: 
  «6-bis. La riduzione minima di cui al  comma  6  si  applica  senza
ulteriori atti alle istanze presentate successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente comma.». 
  11. Dopo il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2017
e' aggiunto il seguente: 
  «6-ter. Qualora sugli edifici soggetti ad interventi non  eccedenti
la categoria del restauro e risanamento conservativo  siano  eseguiti
interventi  che  garantiscano  il  raggiungimento  dei   livelli   di
risparmio energetico e di sicurezza di cui al comma 1, lettera a), si
applica la riduzione minima di cui al comma 6.».