Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione di iniziative e attivita' indicate nel «Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia». Art. 2. Soggetto beneficiario 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi al Comitato direttivo regionale Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «CAI FVG», come definito dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 36/2017. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili le seguenti iniziative di cui alla legge regionale n. 36/2017, art. 7, comma 2 come di seguito elencate: a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, escluse le attivita' didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche; b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attivita' alpinistiche, scialpinistiche e speleologiche, nonche' per la formazione dei relativi istruttori; c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici; d) attivita' di formazione e aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali previste dall'art. 4 della legge regionale n. 36/2017 (di seguito Elenco); e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui alla lettera d); f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilita' del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi; g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali; h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attivita' cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione. Art. 4. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 36/2017 il CAI FVG, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi alla competente Direzione centrale attivita' produttive - Servizio turismo - sede di Trieste, via Trento n. 2, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo economia@certregione.fvg.it 2. La domanda contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione, con l'indicazione relativa alle spese correnti, e alle spese d'investimento. Art. 5. Spese ammissibili 1. Ai fini della realizzazione delle iniziative previste all'art. 3 sono ammissibili le seguenti spese, da sostenersi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda: a) rimborsi ai volontari impiegati per la realizzazione delle iniziative; b) costi per prestazioni scientifiche e didattiche; c) costi per consulenze tecniche e per corsi di formazione e aggiornamento per le attivita' alpinistiche, scialpinistiche e speleologiche nonche' per la formazione dei relativi istruttori; d) costi per consulenze tecniche nell'ambito dell'attivita' cartografica e di elaborazione dati finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio regionale; e) costi per realizzazione e manutenzione, compresa la segnaletica, delle strutture alpine regionali nella disponibilita' del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali e/o inserite nell'Elenco; f) costi per noleggio mezzi di trasporto e attrezzatura necessari alla realizzazione dell'iniziativa; g) costi per noleggio sale; h) costi per l'ammodernamento e per l'acquisto di arredi e attrezzature delle strutture alpine regionali nella disponibilita' del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali; i) costi per l'acquisto, la realizzazione e la stampa di materiale promozionale e informativo; j) costi relativi alla gestione e manutenzione del sito web del CAI FVG; k) polizze assicurative inerenti all'iniziativa; l) materiale di consumo inerenti alle attivita' di funzionamento degli uffici. 2. In alternativa alle normali modalita' di documentazione della spesa, la quantificazione delle spese di cui alla lettera e), puo' essere effettuata con l'indicazione del costo forfettario, computando la lunghezza (espressa in chilometri lineari) di sviluppo effettivo dei tratti di sentiero interessati dall'intervento. I costi forfettari sono e definiti da apposita convenzione di durata triennale, da stipularsi tra Regione Friuli-Venezia Giulia e CAI FVG, che tiene conto del costo relativo all'uso o noleggio dell'attrezzatura e dei materiali di consumo necessari nonche' della quota parte relativa al rimborso spese giornaliero, a completo ristoro dei costi relativi a pasto, assicurazione, usura equipaggiamento individuale. Art. 6. Misura del contributo 1. L'ammontare dei contributi e' determinato in misura pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile e comunque nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal bilancio finanziario gestionale. Art. 7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo 1. Il contributo e' concesso con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda previsto all'art. 4, comma 1. 2. Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata, fino al 70% del contributo concesso. Art. 8. Rendicontazione 1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo. 2. Sono ammesse fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purche' riportanti la natura dei beni/servizi acquistati. Le fatture o ricevute devono essere intestate a CAI FVG o alle proprie sezioni che provvedono anche al pagamento delle stesse. 3. I titoli originari di spesa, nonche' la documentazione a supporto della rendicontazione dovranno essere conservati, presso gli uffici del beneficiario, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 4. I lavori eseguiti dai volontari vanno documentati da precise e singole dichiarazioni che attestino il loro svolgimento, in conformita' alle normative fiscali in vigore, nonche' specificate puntualmente nelle voci per i rimborsi previsti all'art. 5, comma 1, lettera e). 5. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato su istanza motivata del beneficiario del contributo e presentata prima della scadenza del termine medesimo. 6. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque ammissibili a rendiconto le spese previste all'art. 6 sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'ufficio competente in relazione agli obiettivi indicati del programma previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 36/2017. 7. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, fino al raggiungimento dell'ammontare del contributo concesso. 8. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo, il contributo e' rideterminato. Art. 9. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 8, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente. 3. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato qualora l'attivita' realizzata si discosti significativamente da quanto previsto nella domanda di contributo. 4. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 5. L'ufficio competente emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca. Art. 10. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 36/2017. Art. 11. Norma transitoria 1. Per l'anno 2020 la domanda di finanziamento e' presentata entro il 30 settembre 2020. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga