Allegato 
 
Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei
  contributi di cui all'art. 8,  comma  1  della  legge  regionale  6
  novembre 2017, n. 36 (Ruolo del  Club  Alpino  Italiano  -  Regione
  Friuli-Venezia  Giulia  -  CAI  FVG  -  e   disposizioni   per   la
  valorizzazione delle strutture alpine regionali). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi di cui all'art. 8,  comma  1  della
legge regionale 6  novembre  2017,  n.  36  (Ruolo  del  Club  Alpino
Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG -  e  disposizioni
per la valorizzazione  delle  strutture  alpine  regionali),  per  la
realizzazione di  iniziative  e  attivita'  indicate  nel  «Programma
regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetto beneficiario 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  al
Comitato  direttivo  regionale  Club  Alpino   Italiano   -   Regione
Friuli-Venezia Giulia, di seguito «CAI FVG», come definito  dall'art.
1, comma 1 della legge regionale n. 36/2017. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili le seguenti iniziative  di  cui  alla  legge
regionale n. 36/2017, art. 7, comma 2 come di seguito elencate: 
      a)     l'organizzazione     di     iniziative     alpinistiche,
escursionistiche  e  speleologiche  e  la  promozione  di   attivita'
scientifiche  e  didattiche  per  la  conoscenza  di   ogni   aspetto
dell'ambiente montano,  escluse  le  attivita'  didattiche  destinate
esclusivamente alle istituzioni scolastiche; 
      b)  organizzazione  e  gestione  di  corsi  di   formazione   e
aggiornamento  per  le  attivita'  alpinistiche,  scialpinistiche   e
speleologiche, nonche' per la formazione dei relativi istruttori; 
      c) iniziative di prevenzione degli  infortuni  in  montagna,  e
prestazione di consulenze tecniche per  l'individuazione  di  criteri
tecnici  da  adottare  nella  realizzazione  e   manutenzione   delle
strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici; 
      d) attivita' di formazione e  aggiornamento  dell'Elenco  delle
strutture alpine regionali previste dall'art. 4 della legge regionale
n. 36/2017 (di seguito Elenco); 
      e)  manutenzione  della  segnaletica  delle  strutture   alpine
regionali inserite nell'Elenco delle strutture  alpine  regionali  di
cui alla lettera d); 
      f)  realizzazione  e  manutenzione   delle   strutture   alpine
regionali nella disponibilita'  del  CAI  FVG  o  delle  sue  sezioni
territoriali, anche con eventuale indicazione del costo  forfettario,
distintamente determinato per i sentieri e per  gli  itinerari  ciclo
escursionistici alpini, da assumere come spesa  ammissibile  ai  fini
contributivi; 
      g)  ammodernamento  e  arredamento   delle   strutture   alpine
regionali; 
      h)  prestazione  di   consulenza   nell'ambito   dell'attivita'
cartografica e di  elaborazione  dei  dati  informativi  territoriali
d'interesse   regionale   finalizzati   alla   conoscenza   e    alla
pianificazione delle risorse del territorio della Regione. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                         Modalita' e termini 
                   di presentazione della domanda 
 
    1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 7  della  legge
regionale n. 36/2017 il CAI FVG, ai sensi dell'art. 8 della  medesima
legge,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  presenta  domanda   di
concessione  dei  contributi  alla  competente   Direzione   centrale
attivita' produttive - Servizio turismo - sede di Trieste, via Trento
n. 2, a mezzo  Posta  elettronica  certificata  (PEC),  all'indirizzo
economia@certregione.fvg.it 
    2. La domanda contiene la descrizione dettagliata  delle  singole
iniziative da realizzare  e  un  preventivo  di  spesa  per  la  loro
realizzazione, con l'indicazione relativa alle spese correnti, e alle
spese d'investimento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Ai fini della realizzazione delle iniziative previste all'art.
3 sono  ammissibili  le  seguenti  spese,  da  sostenersi  nel  corso
dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda: 
      a) rimborsi ai volontari impiegati per la  realizzazione  delle
iniziative; 
      b) costi per prestazioni scientifiche e didattiche; 
      c) costi per consulenze tecniche e per corsi  di  formazione  e
aggiornamento  per  le  attivita'  alpinistiche,  scialpinistiche   e
speleologiche nonche' per la formazione dei relativi istruttori; 
      d) costi per  consulenze  tecniche  nell'ambito  dell'attivita'
cartografica e di elaborazione dati  finalizzati  alla  conoscenza  e
alla pianificazione delle risorse del territorio regionale; 
      e)  costi  per  realizzazione  e  manutenzione,   compresa   la
segnaletica, delle strutture alpine  regionali  nella  disponibilita'
del  CAI  FVG  o  delle  sue  sezioni   territoriali   e/o   inserite
nell'Elenco; 
      f)  costi  per  noleggio  mezzi  di  trasporto  e  attrezzatura
necessari alla realizzazione dell'iniziativa; 
      g) costi per noleggio sale; 
      h) costi per l'ammodernamento e  per  l'acquisto  di  arredi  e
attrezzature delle strutture alpine  regionali  nella  disponibilita'
del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali; 
      i) costi per  l'acquisto,  la  realizzazione  e  la  stampa  di
materiale promozionale e informativo; 
      j) costi relativi alla gestione e manutenzione del sito web del
CAI FVG; 
      k) polizze assicurative inerenti all'iniziativa; 
      l)  materiale   di   consumo   inerenti   alle   attivita'   di
funzionamento degli uffici. 
    2. In alternativa alle normali modalita' di documentazione  della
spesa, la quantificazione delle spese di cui alla  lettera  e),  puo'
essere effettuata con l'indicazione del costo forfettario, computando
la lunghezza (espressa in chilometri lineari) di  sviluppo  effettivo
dei  tratti  di  sentiero  interessati   dall'intervento.   I   costi
forfettari  sono  e  definiti  da  apposita  convenzione  di   durata
triennale, da stipularsi tra Regione Friuli-Venezia Giulia e CAI FVG,
che   tiene   conto   del   costo   relativo   all'uso   o   noleggio
dell'attrezzatura e dei materiali di consumo necessari nonche'  della
quota parte  relativa  al  rimborso  spese  giornaliero,  a  completo
ristoro  dei   costi   relativi   a   pasto,   assicurazione,   usura
equipaggiamento individuale. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Misura del contributo 
 
    1. L'ammontare dei contributi e' determinato in  misura  pari  al
75% della spesa ritenuta ammissibile  e  comunque  nei  limiti  dello
stanziamento annuale previsto  dal  bilancio  regionale,  nell'ambito
della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita
dal bilancio finanziario gestionale. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Modalita' di concessione 
                   e di erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo  e'  concesso  con  decreto  del  direttore  del
servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni  dal
ricevimento della domanda previsto all'art. 4, comma 1. 
    2. Su richiesta  del  beneficiario,  il  decreto  di  concessione
dispone l'erogazione in via anticipata, fino al  70%  del  contributo
concesso. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Il beneficiario del  contributo  presenta  la  rendicontazione
della spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n.
7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione  del
contributo. 
    2. Sono ammesse fatture, ricevute  fiscali  o  scontrini  fiscali
purche' riportanti la natura dei beni/servizi acquistati. Le  fatture
o ricevute devono essere intestate a CAI FVG o alle  proprie  sezioni
che provvedono anche al pagamento delle stesse. 
    3. I titoli originari  di  spesa,  nonche'  la  documentazione  a
supporto della rendicontazione dovranno essere conservati, presso gli
uffici del beneficiario, per un periodo di almeno  dieci  anni  dalla
data   di    presentazione    della    rendicontazione,    ai    fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    4. I lavori eseguiti dai volontari vanno documentati da precise e
singole  dichiarazioni  che  attestino  il   loro   svolgimento,   in
conformita' alle normative fiscali  in  vigore,  nonche'  specificate
puntualmente nelle voci per i rimborsi previsti all'art. 5, comma  1,
lettera e). 
    5. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato su  istanza
motivata del beneficiario del contributo  e  presentata  prima  della
scadenza del termine medesimo. 
    6. In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga,
ovvero di presentazione dell'istanza oltre la scadenza del termine di
cui al comma 1, sono  comunque  ammissibili  a  rendiconto  le  spese
previste  all'art.  6  sostenute  fino  alla  scadenza  del   termine
medesimo, previa valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente  in
relazione agli obiettivi indicati del programma previsto dall'art.  7
della legge regionale n. 36/2017. 
    7. E' consentita, in sede di  rendicontazione,  la  compensazione
tra le singole voci di spesa, fino al  raggiungimento  dell'ammontare
del contributo concesso. 
    8. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al  contributo,
il contributo e' rideterminato. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Annullamento e revoca 
                  del provvedimento di concessione 
 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione del contributo e'  revocato  a
seguito  della  rinuncia  del   beneficiario,   ovvero   qualora   la
rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine  previsto
per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta  salva  la
previsione di cui all'art. 8, comma 3, ovvero  il  termine  assegnato
per   provvedere   alla   regolarizzazione   o   integrazione   della
rendicontazione decorra inutilmente. 
    3. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  revocato
qualora l'attivita'  realizzata  si  discosti  significativamente  da
quanto previsto nella domanda di contributo. 
    4.  L'ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,   comunica   tempestivamente   ai   soggetti
interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca  del
provvedimento  di  concessione,  secondo  quanto  previsto  dall'art.
16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    5. L'ufficio competente emana il provvedimento  di  revoca  della
concessione o eventualmente di  conferma  della  stessa  qualora  nel
corso dell'iter emergano elementi tali da superare  gli  aspetti  che
avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000  e  alla  legge
regionale n. 36/2017. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Per l'anno 2020 la  domanda  di  finanziamento  e'  presentata
entro il 30 settembre 2020. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga