(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 12 agosto 2020) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica
in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle  acque),  che
introduce, tra l'altro, al titolo IV, una nuova regolamentazione  per
il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua; 
  Visto il proprio decreto 11 aprile 2017, n. 077/Pres., con il quale
e' stato emanato il «Regolamento relativo ai criteri e alle procedure
per la concessione di derivazione d'acqua,  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 1, lettere c) e d), legge  regionale  29  aprile  2015,  n.  11
(Disciplina  organica  in  materia  di  difesa   del   suolo   e   di
utilizzazione delle acque)» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  modifiche  al  regolamento
relativo  ai  criteri  e  alle  procedure  per  la   concessione   di
derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione
n. 77/2017» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  «Regolamento  di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali»  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1114  del  17
luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  regolamento
relativo  ai  criteri  e  alle  procedure  per  la   concessione   di
derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione
n. 77/2017», nel testo allegato che costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA