Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 190/2011. (Omissis). Art. 1. Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2011, n 190 e' sostituita dalla seguente: «b) le modalita' e i limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate;». Art. 2. Modifica della rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. La rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' sostituita dalla seguente: «Modalita' e limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate». Art. 3. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Beneficiari del rimborso). - 1. Beneficiari del rimborso sono gli amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari.». Art. 4. Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Oggetto e limiti del rimborso). - 1. Sono rimborsabili i premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall'attivita' di amministratore di sostegno, nonche' la quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita a estensioni alla copertura dei rischi derivanti dall'attivita' di amministratore di sostegno. 2. I rimborsi di cui al comma 1, qualora riferiti a polizze stipulate in forma cumulativa, possono essere erogati al soggetto giuridico contraente la polizza. 3. Il rimborso e' pari al premio o alla quota parte del premio di cui al comma 1, nel limite di euro 100,00 annui per amministrato, fermo restando che l'importo massimo concedibile a ciascun amministratore di sostegno non puo' essere superiore a euro 500,00 annui. 4. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi del comma 3, non spetta per un importo superiore a quello rimasto a carico di ciascun amministratore. 5. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione.». Art. 5. Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Modalita' di presentazione delle domande e di liquidazione del rimborso). - 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessati presentano domanda di rimborso delle spese sostenute nell'anno solare precedente all'ente gestore dell'ambito territoriale di residenza dell'amministrato, utilizzando il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata. 2. In presenza di piu' amministrati facenti capo a diversi enti gestori la domanda va presentata a un solo ente gestore a scelta dell'amministratore. 3. In presenza di polizze stipulate in forma cumulativa la domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata dal soggetto giuridico contraente la polizza. 4. l'ente gestore provvede alla liquidazione delle domande ai richiedenti in base all'ordine cronologico di presentazione. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase a seguito della disponibilita' di ulteriori risorse.». 5. Eventuali modifiche all'allegato B sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. Art. 6. Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Criteri di riparto fondi agli enti gestori del servizio sociale dei comuni). - 1. Per l'ottenimento delle risorse gli enti gestori presentano alla Direzione entro il 1° marzo di ogni anno una dichiarazione dalla quale risulti: a) la quantificazione del fabbisogno risultante dalle domande presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 10; b) l'ammontare delle richieste di rimborso presentate nell'anno precedente e non soddisfatte. 2. Le risorse disponibili sono ripartite secondo i seguenti criteri: a) in via prioritaria sono assegnate le risorse a copertura delle richieste di rimborso di cui al comma 1, lettera b); b) le rimanenti risorse sono assegnate in base al fabbisogno di cui al comma 1, lettera a). Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno segnalato, le stesse sono ripartite in modo proporzionale. 3. Le risorse disponibili sono assegnate agli enti gestori entro sessanta giorni a decorrere dalla data di cui al comma 1.». Art. 7. Inserimento dell'art. 10-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. Dopo l'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' inserito il seguente: «Art. 10-ter (Rendicontazione). - 1. Gli enti gestori presentano annualmente il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 entro il termine stabilito nel decreto di concessione delle risorse. 2. La rendicontazione e' corredata da un prospetto riepilogativo dei rimborsi effettuati e dall'evidenza delle somme non utilizzate.». Art. 8. Aggiunta dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 1. Al decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 e' aggiunto l'allegato B come inserito dall'allegato A del presente regolamento. Art. 9. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) le domande di rimborso dei costi sostenuti di cui all'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011, come sostituito dall'art. 5, sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) le dichiarazioni da parte degli Enti gestori di cui all'art. 10-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011, come inserito dall'art. 6, sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga