Allegato 
 
Regolamento recante modifiche  al  regolamento  di  attuazione  della
  legge  regionale  16  novembre  2010,  n.  19  (Interventi  per  la
  promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela
  dei soggetti deboli)  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
  Regione n. 190/2011. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Modifica dell'art. 1 
        del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. La lettera b) del comma  1  dell'art.  1  del  regolamento  di
attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19  (Interventi
per la promozione e la diffusione dell'amministratore di  sostegno  a
tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente  della
Regione 2 agosto 2011, n 190 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) le modalita' e i limiti di rimborso agli amministratori  di
sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative
dedicate;». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                 Modifica della rubrica del Capo III 
        del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. La rubrica del Capo  III  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 190/2011 e' sostituita dalla seguente: 
      «Modalita' e limiti di rimborso agli amministratori di sostegno
degli  oneri  sostenuti  per  la  stipula  di  polizze   assicurative
dedicate». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Sostituzione dell'art. 8 
        del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione  n. 190/2011
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8  (Beneficiari  del  rimborso).  -  1.  Beneficiari  del
rimborso sono gli amministratori di sostegno  che  assistono  persone
residenti in Regione,  compresi  coloro  che  svolgono  l'incarico  a
beneficio di propri familiari.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Sostituzione dell'art. 9 
        del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.  190/2011
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (Oggetto e limiti del rimborso). - 1. Sono rimborsabili
i premi relativi a polizze assicurative,  stipulate  anche  in  forma
cumulativa,  espressamente  dedicate  alla   copertura   dei   rischi
derivanti dall'attivita' di amministratore di  sostegno,  nonche'  la
quota parte dei premi di  altre  polizze  assicurative  espressamente
riferita  a  estensioni   alla   copertura   dei   rischi   derivanti
dall'attivita' di amministratore di sostegno. 
      2. I rimborsi di cui al comma 1,  qualora  riferiti  a  polizze
stipulate in forma cumulativa, possono  essere  erogati  al  soggetto
giuridico contraente la polizza. 
      3. Il rimborso e' pari al premio o alla quota parte del  premio
di cui al comma 1, nel limite di euro 100,00 annui per  amministrato,
fermo  restando  che  l'importo   massimo   concedibile   a   ciascun
amministratore di sostegno non puo' essere superiore  a  euro  500,00
annui. 
      4. In ogni caso il beneficio, come  determinato  ai  sensi  del
comma 3, non spetta per un  importo  superiore  a  quello  rimasto  a
carico di ciascun amministratore. 
      5. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati  con
deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione  e  nel  sito  internet  istituzionale  della
Regione.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Sostituzione dell'art. 10 
        del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011
e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  10  (Modalita'  di  presentazione  delle  domande  e  di
liquidazione del rimborso). - 1. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno
gli interessati presentano domanda di rimborso delle spese  sostenute
nell'anno solare precedente all'ente gestore dell'ambito territoriale
di  residenza  dell'amministrato,  utilizzando  il  modello  di   cui
all'allegato   B   del   presente   regolamento,   corredata    dalla
documentazione ivi indicata. 
      2. In presenza di piu' amministrati facenti capo a diversi enti
gestori la domanda va presentata a un  solo  ente  gestore  a  scelta
dell'amministratore. 
      3. In presenza di polizze  stipulate  in  forma  cumulativa  la
domanda di cui  al  comma  1  puo'  essere  presentata  dal  soggetto
giuridico contraente la polizza. 
      4. l'ente gestore provvede alla liquidazione delle  domande  ai
richiedenti in base all'ordine cronologico di presentazione.  Qualora
le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte  a  tutte
le richieste le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase
a seguito della disponibilita' di ulteriori risorse.». 
      5. Eventuali modifiche all'allegato B sono disposte con decreto
del  direttore  centrale  della  Direzione  regionale  competente  in
materia di politiche  sociali  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione e sul sito internet della Regione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Inserimento dell'art. 10-bis 
        nel decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. Dopo l'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
190/2011 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Criteri di riparto fondi agli  enti  gestori  del
servizio sociale dei comuni). - 1. Per  l'ottenimento  delle  risorse
gli enti gestori presentano alla Direzione entro il 1° marzo di  ogni
anno una dichiarazione dalla quale risulti: 
        a) la quantificazione del fabbisogno risultante dalle domande
presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 10; 
        b)  l'ammontare  delle  richieste  di   rimborso   presentate
nell'anno precedente e non soddisfatte. 
      2. Le risorse disponibili sono  ripartite  secondo  i  seguenti
criteri: 
        a) in via prioritaria sono assegnate le risorse  a  copertura
delle richieste di rimborso di cui al comma 1, lettera b); 
        b) le rimanenti risorse sono assegnate in base al  fabbisogno
di cui al comma 1, lettera a). Qualora  le  risorse  disponibili  non
siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno segnalato, le  stesse
sono ripartite in modo proporzionale. 
      3. Le risorse disponibili  sono  assegnate  agli  enti  gestori
entro sessanta giorni a decorrere dalla data di cui al comma 1.». 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Inserimento dell'art. 10-ter 
        nel decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. Dopo l'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n.
190/2011 e' inserito il seguente: 
      «Art.  10-ter  (Rendicontazione).  -  1.   Gli   enti   gestori
presentano annualmente il rendiconto delle spese sostenute  nell'anno
precedente ai sensi dell'art. 42  della  legge  regionale  n.  7/2000
entro il termine stabilito nel decreto di concessione delle risorse. 
      2.  La   rendicontazione   e'   corredata   da   un   prospetto
riepilogativo dei rimborsi effettuati e dall'evidenza delle somme non
utilizzate.». 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Aggiunta dell'allegato B 
         al decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 
 
    1. Al  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  190/2011  e'
aggiunto l'allegato B come  inserito  dall'allegato  A  del  presente
regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: 
      a) le domande di rimborso dei costi sostenuti di  cui  all'art.
10, comma 1 del decreto del Presidente  della  Regione  n.  190/2011,
come sostituito dall'art. 5,  sono  presentate  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; 
      b) le dichiarazioni da parte degli Enti gestori di cui all'art.
10-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011,
come inserito dall'art. 6, sono presentate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga