Art. 2 1. Il comma 1 dell'art. 18 dell'allegato A al decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2018, n. 39, e' cosi' sostituito: «1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un massimo di tre membri effettivi eletti dall'assemblea generale per la durata di quattro anni. Se il collegio e' composto da due o tre membri, almeno uno di essi deve essere un imprenditore alberghiero/un'imprenditrice alberghiera. I membri del collegio dei revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono non essere soci dell'associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se e' composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge nel suo seno un/una presidente, tenendo conto della specifica qualificazione richiesta.».