Art. 10 
 
                     Comunicazione e diffusione 
                         delle informazioni 
 
  1. Il titolare del trattamento puo' svolgere studi in campo medico,
biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con universita',
enti ed istituti di  ricerca  e  societa'  scientifiche  nonche'  con
ricercatori, singoli  o  associati,  che  operano  nell'ambito  delle
predette  universita',  enti  ed  istituti  di  ricerca  e   societa'
scientifiche, per l'esclusivo perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'art. 3, nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche. 
  2. Il titolare del trattamento, per le finalita' di cui all'art. 3,
puo' comunicare, le informazioni di  cui  all'art.  8,  comma  2,  ai
titolari del trattamento dei dati contenuti  in  Registri  Tumori  di
altre  regioni  o  della  Provincia  autonoma  di   Trento,   qualora
legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art.  2-sexies
del decreto legislativo n. 196/2003 e  successive  modifiche,  previa
stipula di apposita convenzione che definisca le  modalita'  tecniche
di trasmissione dei dati  medesimi  in  conformita'  alle  misure  di
sicurezza individuate nell'allegato 2 del provvedimento  del  Garante
per la protezione dei dati  personali  n.  393  del  2  luglio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015, nonche'
le relative responsabilita' del trattamento dei dati personali.  Tali
modalita' devono garantire un  livello  di  sicurezza  equivalente  a
quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico. 
  3. Il titolare del trattamento, per le finalita' di cui all'art. 3,
diffonde, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto
in forma aggregata ovvero secondo modalita' che non  possono  rendere
identificabili gli interessati neppure  tramite  dati  identificativi
indiretti.