Art. 10 Comunicazione e diffusione delle informazioni 1. Il titolare del trattamento puo' svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con universita', enti ed istituti di ricerca e societa' scientifiche nonche' con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette universita', enti ed istituti di ricerca e societa' scientifiche, per l'esclusivo perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche. 2. Il titolare del trattamento, per le finalita' di cui all'art. 3, puo' comunicare, le informazioni di cui all'art. 8, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati contenuti in Registri Tumori di altre regioni o della Provincia autonoma di Trento, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalita' tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformita' alle misure di sicurezza individuate nell'allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015, nonche' le relative responsabilita' del trattamento dei dati personali. Tali modalita' devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico. 3. Il titolare del trattamento, per le finalita' di cui all'art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalita' che non possono rendere identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.