Art. 11 
 
                   Misure organizzative e tecniche 
                            di sicurezza 
 
  1. Il  titolare  del  trattamento  adotta  misure  organizzative  e
tecniche idonee a garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  al
rischio e capace di  assicurare  la  riservatezza,  l'integrita',  la
disponibilita' e la resilienza degli specifici servizi di trattamento
dei dati personali, cosi' come previsto nel disciplinare tecnico. 
  2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori  deve  essere
garantita in tutte le fasi del trattamento, mediante l'adozione degli
opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati  da  rischi
di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  di   accesso   non
autorizzato o di trattamento  non  consentito  o  non  conforme  alle
finalita' della raccolta. 
  3. Tra le misure  di  sicurezza  adottate  sono  ricomprese  quelle
finalizzate alla gestione, al contenimento e alla  prevenzione  degli
episodi di violazione dei dati personali, con le  modalita'  previste
dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.
393 del 2 luglio 2015.