Art. 13 Norme transitorie e finali 1. L'adeguamento e l'adozione delle misure di cui al disciplinare tecnico devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, inviano esclusivamente le diagnosi emesse oltre termine di cui al comma 1 del presente articolo. 3. L'omesso invio dei dati, da parte dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1, viene valutato come mancato raggiungimento degli obiettivi e accertato attraverso il sistema di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».