Art. 13 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. L'adeguamento e l'adozione delle misure di cui  al  disciplinare
tecnico devono avvenire  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento. 
  2. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, inviano esclusivamente le
diagnosi emesse  oltre  termine  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  3. L'omesso invio dei dati, da parte dei soggetti di  cui  all'art.
9,  comma  1,  viene  valutato  come  mancato  raggiungimento   degli
obiettivi e accertato attraverso il sistema di valutazione di cui  al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  successive  modifiche,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».