Art. 9 
 
                    Obblighi e modalita' di invio 
                     dei dati al Registro Tumori 
 
  1. I componenti del sistema  sanitario  provinciale,  nel  rispetto
delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico di cui
all'allegato  A  del  presente  regolamento,  di  seguito  denominato
disciplinare tecnico, qualora accertino  una  diagnosi  di  tumore  o
trattino  pazienti  con  diagnosi  di  tumore,  sono  tenuti,  previa
somministrazione ai pazienti interessati  dell'informativa  ai  sensi
degli articoli 13  e  14  del  regolamento  (UE)  2016/679,  a  darne
segnalazione con periodicita' mensile al Registro Tumori. 
  2. Il titolare del trattamento, nel rispetto  di  quanto  stabilito
dal disciplinare tecnico, accede all'anagrafe  sanitaria  provinciale
degli assistibili ed effettua il raffronto dei  dati  anagrafici  dei
soggetti, iscritti o da iscrivere nel Registro medesimo, con  i  dati
anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne,
ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento ed eliminare  eventuali
duplicati. 
  3. Il titolare del trattamento, nel rispetto  di  quanto  stabilito
dal disciplinare  tecnico,  implementa  il  Registro  accedendo  alle
seguenti banche dati sanitarie aziendali: 
    a)  archivio  delle  schede  di  dimissioni  ospedaliere   (SDO),
contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti  iscritti  o  da
iscrivere nel Registro Tumori, ivi inclusa la mobilita' passiva; 
    b) archivi delle prestazioni ambulatoriali correlate a  patologie
tumorali; 
    c)  archivi  delle  prestazioni   farmaceutiche   ospedaliere   e
territoriali connesse all'erogazione di farmaci antitumorali; 
    d) archivi delle esenzioni ticket  per  patologia,  limitatamente
alle esenzioni relative a patologie tumorali; 
    e) archivi dei referti di anatomia patologica; 
    f) schede di morte.