Art. 2 
 
Inserimento  dell'art.  3-ter  nel  decreto  del   Presidente   della
               Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg 
 
  1. Dopo l'art. 3-bis del decreto del Presidente della Provincia  21
gennaio 2010, n. 3-35/Leg e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 3-ter. 
Modalita' per la designazione dei membri del comitato di gestione  di
                        spettanza dell'ambito 
 
  1. I comuni ricadenti nell'ambito territoriale geografico di  valle
designano i membri del comitato di gestione di spettanza  dell'ambito
con le modalita' previste da questo articolo. 
  2. Entro due mesi dal turno generale  delle  elezioni  comunali,  i
comuni  rientranti  nell'ambito  territoriale  geografico  di   valle
individuano  d'intesa  i  membri  del  comitato  di  loro  spettanza,
garantendo che tra i membri di  spettanza  dell'ambito  la  quota  di
genere meno rappresentato sia almeno un quarto, fatta  eccezione  per
gli ambiti a cui e' assegnato un solo membro.  A  tal  fine,  ciascun
comune dell'ambito formula la propria proposta di membri del comitato
di gestione garantendo il rispetto  della  rappresentanza  di  genere
prevista dall'art. 42, comma 2-bis 1, della legge provinciale. 
  3. Se i comuni non individuano d'intesa i membri del  comitato  nel
termine indicato dal comma 2, per la loro individuazione si applicano
le modalita'  previste  da  questo  comma.  Ogni  comune  indica  due
candidati, di genere  diverso  tra  loro,  e  sulla  base  di  queste
indicazioni e'  predisposta  una  lista  di  candidati.  Ogni  comune
esprime tre preferenze, di cui almeno una di genere  diverso,  per  i
candidati presenti nella lista. Sulla base dei risultati ottenuti  e'
predisposta una graduatoria e risultano designati  i  candidati,  nel
numero corrispondente ai membri di spettanza dell'ambito,  che  hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, viene
collocato prima in graduatoria il candidato indicato dal  comune  con
la  superficie  territoriale   piu'   ampia   nell'ambito.   L'ambito
garantisce, scorrendo la graduatoria, che tra  i  membri  di  propria
spettanza la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto,
fatta eccezione per gli ambiti a cui e' assegnato un solo membro. 
  4. Nell'ambito «Primiero Soprapieve» del Parco naturale provinciale
«Paneveggio - Pale di San  Martino»,  se  i  comuni  non  individuano
d'intesa i membri del comitato nel termine indicato dal comma  2,  il
comune di Primiero San Martino  designa  sei  membri;  il  comune  di
Sagron Mis designa un membro. I comuni garantiscono il rispetto della
rappresentanza di genere prevista dall'art. 42, comma 2-bis 1,  della
legge provinciale. L'ambito garantisce che tra i  membri  di  propria
spettanza la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto. 
  5. Il  comune  con  la  maggior  superficie  territoriale  compresa
nell'ambito  provvede  agli  adempimenti  necessari  ai  fini   della
designazione dei rappresentanti dell'ambito e alla comunicazione  dei
nominati prevista dall'art. 4.».