Art. 2 Inserimento dell'art. 3-ter nel decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg 1. Dopo l'art. 3-bis del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg e' inserito il seguente: «Art. 3-ter. Modalita' per la designazione dei membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito 1. I comuni ricadenti nell'ambito territoriale geografico di valle designano i membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito con le modalita' previste da questo articolo. 2. Entro due mesi dal turno generale delle elezioni comunali, i comuni rientranti nell'ambito territoriale geografico di valle individuano d'intesa i membri del comitato di loro spettanza, garantendo che tra i membri di spettanza dell'ambito la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto, fatta eccezione per gli ambiti a cui e' assegnato un solo membro. A tal fine, ciascun comune dell'ambito formula la propria proposta di membri del comitato di gestione garantendo il rispetto della rappresentanza di genere prevista dall'art. 42, comma 2-bis 1, della legge provinciale. 3. Se i comuni non individuano d'intesa i membri del comitato nel termine indicato dal comma 2, per la loro individuazione si applicano le modalita' previste da questo comma. Ogni comune indica due candidati, di genere diverso tra loro, e sulla base di queste indicazioni e' predisposta una lista di candidati. Ogni comune esprime tre preferenze, di cui almeno una di genere diverso, per i candidati presenti nella lista. Sulla base dei risultati ottenuti e' predisposta una graduatoria e risultano designati i candidati, nel numero corrispondente ai membri di spettanza dell'ambito, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, viene collocato prima in graduatoria il candidato indicato dal comune con la superficie territoriale piu' ampia nell'ambito. L'ambito garantisce, scorrendo la graduatoria, che tra i membri di propria spettanza la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto, fatta eccezione per gli ambiti a cui e' assegnato un solo membro. 4. Nell'ambito «Primiero Soprapieve» del Parco naturale provinciale «Paneveggio - Pale di San Martino», se i comuni non individuano d'intesa i membri del comitato nel termine indicato dal comma 2, il comune di Primiero San Martino designa sei membri; il comune di Sagron Mis designa un membro. I comuni garantiscono il rispetto della rappresentanza di genere prevista dall'art. 42, comma 2-bis 1, della legge provinciale. L'ambito garantisce che tra i membri di propria spettanza la quota di genere meno rappresentato sia almeno un quarto. 5. Il comune con la maggior superficie territoriale compresa nell'ambito provvede agli adempimenti necessari ai fini della designazione dei rappresentanti dell'ambito e alla comunicazione dei nominati prevista dall'art. 4.».