Art. 2 Requisiti per l'iscrizione (Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000) 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria I, sezione A sono: a) iscrizione nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con attivita' prevalente o secondaria di «silvicoltura e altre attivita' forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codici Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; c) l'imprenditore direttamente, tramite un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) qualifica professionale di addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di utilizzazioni forestali; 2) certificazione delle competenze all'interno di percorsi formativi del repertorio regionale delle figure professionali nel settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l'iscrizione; d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a); e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 2. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria I sezione B sono: a) iscrizione nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 con attivita' prevalente o secondaria di «silvicoltura e altre attivita' forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codici Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; c) presenza nel proprio organico: 1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al comma 1, lettera c); 2) minimo dieci dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno due anni di cui almeno otto operai; d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e in particolare con riferimento alle sistemazioni idraulico - forestali; e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 3. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria II sezione A sono: a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura); b) iscrizione in qualita' di impresa agricola nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 con attivita' secondaria di «silvicoltura e altre attivita' forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codice Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; c) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); d) l'imprenditore direttamente, o tramite un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) qualifica professionale di addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di utilizzazioni forestali; 2) certificazione delle competenze all'interno di percorsi formativi del repertorio regionale delle figure professionali nel settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l'iscrizione; e) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. l, comma 2, lettera a); f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 4. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria II sezione B sono: a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura); b) iscrizione in qualita' di impresa agricola nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 con attivita' secondaria di «silvicoltura e altre attivita' forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codice Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; c) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); d) presenza nel proprio organico: 1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al comma 1, lettera c); 2) minimo dieci dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno due anni di cui almeno otto operai; e) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e in particolare con riferimento alle sistemazioni idraulico - forestali; f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 5. Nei casi di imprese associate a cui partecipano imprese agricole, ai fini del requisito relativo alla dotazione minima di personale, si applicano i seguenti criteri: a) i titolari anche coltivatori diretti e coadiuvanti familiari, sono considerati come dipendenti e, se svolgono attivita' forestali, sono considerati anche come operai; b) i soci lavoratori con regolare iscrizione previdenziale, sono conteggiati come dipendenti e, se svolgono attivita' forestali, sono considerati anche come operai; c) i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato vengono conteggiati in base al rapporto di uno a tre rispetto all'assunzione a tempo indeterminato; per il calcolo dell'equivalenza vale la somma dei tempi determinati anche per frazione di anno. 6. Il soddisfacimento dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 nel caso in cui il soggetto richiedente sia una cooperativa o un consorzio puo' essere dimostrato avvalendosi dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, purche' le stesse non siano gia' iscritte in forma singola. 7. Nel caso di cui al comma 6, le imprese i cui requisiti sono stati valutati ai fini dell'iscrizione della cooperativa o del consorzio, non possono chiedere l'iscrizione all'albo in forma singola.