Art. 2 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
         (Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000) 
 
  1. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria I, sezione
A sono: 
    a) iscrizione nel registro di  cui  all'art.  8  della  legge  29
dicembre 1993, n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura)  con  attivita'  prevalente  o
secondaria di «silvicoltura e altre attivita'  forestali»,  «utilizzo
di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di
supporto  alla  selvicoltura»  (codici  Ateco   02.10.00,   02.20.00,
81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro  pubblico  per  le  imprese
aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; 
    b) non trovarsi in una delle  condizioni  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 
    c)  l'imprenditore  direttamente,  tramite  un   addetto   legato
all'impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso  di
uno dei seguenti titoli: 
      1) qualifica professionale di addetto alle operazioni  relative
alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di
impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e
l'addestramento   degli   operatori   impiegati   nei   cantieri   di
utilizzazioni forestali; 
      2) certificazione  delle  competenze  all'interno  di  percorsi
formativi del repertorio regionale  delle  figure  professionali  nel
settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l'iscrizione; 
    d) dotazione tecnica delle macchine,  delle  attrezzature  e  dei
materiali, compresi i necessari dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.) rispondenti alle norme in materia di  sicurezza  del  lavoro
coerenti  con  il  numero  dei  dipendenti  e  con  le  tipologie  di
prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a); 
    e) non aver riportato, nell'anno  precedente  alla  richiesta  di
iscrizione  all'albo  o  alla   richiesta   di   conferma,   sanzioni
amministrative definitive previste dalla legge regionale  n.  39/2000
per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 
  2. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria I  sezione
B sono: 
    a) iscrizione nel registro di  cui  all'art.  8  della  legge  n.
580/1993 con attivita' prevalente o  secondaria  di  «silvicoltura  e
altre attivita' forestali», «utilizzo di  aree  forestali»,  «cura  e
manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura»
(codici Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00)  o  in  analogo
registro pubblico per le imprese aventi sede legale  in  altri  paesi
dell'Unione europea; 
    b) non trovarsi in una delle  condizioni  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 
    c) presenza nel proprio organico: 
      1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al
comma 1, lettera c); 
      2) minimo dieci dipendenti a  tempo  indeterminato  assunti  da
almeno due anni di cui almeno otto operai; 
    d) dotazione tecnica delle macchine,  delle  attrezzature  e  dei
materiali, compresi i necessari  D.P.I.  rispondenti  alle  norme  in
materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti
e con le tipologie di prestazioni di  cui  all'art.  10  della  legge
regionale  n.  39/2000  e  in  particolare   con   riferimento   alle
sistemazioni idraulico - forestali; 
    e) non aver riportato, nell'anno  precedente  alla  richiesta  di
iscrizione  all'albo  o  alla   richiesta   di   conferma,   sanzioni
amministrative definitive previste dalla legge regionale  n.  39/2000
per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 
  3. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria II sezione
A sono: 
    a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art.
3  della  legge  regionale  8  marzo   2000,   n.   23   (Istituzione
dell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole,  norme   per   la
semplificazione dei procedimenti amministrativi  ed  altre  norme  in
materia di agricoltura); 
    b) iscrizione in qualita' di impresa agricola nel registro di cui
all'art. 8 della  legge  n.  580/1993  con  attivita'  secondaria  di
«silvicoltura  e  altre  attivita'  forestali»,  «utilizzo  di   aree
forestali»,  «cura  e  manutenzione  del  paesaggio»  e  «servizi  di
supporto  alla  selvicoltura»  (codice  Ateco   02.10.00,   02.20.00,
81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro  pubblico  per  le  imprese
aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; 
    c) non trovarsi in una delle  condizioni  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici); 
    d) l'imprenditore  direttamente,  o  tramite  un  addetto  legato
all'impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso  di
uno dei seguenti titoli: 
      1) qualifica professionale di addetto alle operazioni  relative
alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di
impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e
l'addestramento   degli   operatori   impiegati   nei   cantieri   di
utilizzazioni forestali; 
      2) certificazione  delle  competenze  all'interno  di  percorsi
formativi del repertorio regionale  delle  figure  professionali  nel
settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l'iscrizione; 
    e) dotazione tecnica delle macchine,  delle  attrezzature  e  dei
materiali, compresi i necessari  D.P.I.  rispondenti  alle  norme  in
materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti
e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. l, comma 2, lettera
a); 
    f) non aver riportato, nell'anno  precedente  alla  richiesta  di
iscrizione  all'albo  o  alla   richiesta   di   conferma,   sanzioni
amministrative definitive previste dalla legge regionale  n.  39/2000
per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 
  4. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria II sezione
B sono: 
    a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art.
3  della  legge  regionale  8  marzo   2000,   n.   23   (Istituzione
dell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole,  norme   per   la
semplificazione dei procedimenti amministrativi  ed  altre  norme  in
materia di agricoltura); 
    b) iscrizione in qualita' di impresa agricola nel registro di cui
all'art. 8 della  legge  n.  580/1993  con  attivita'  secondaria  di
«silvicoltura  e  altre  attivita'  forestali»,  «utilizzo  di   aree
forestali»,  «cura  e  manutenzione  del  paesaggio»  e  «servizi  di
supporto  alla  selvicoltura»  (codice  Ateco   02.10.00,   02.20.00,
81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro  pubblico  per  le  imprese
aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea; 
    c) non trovarsi in una delle  condizioni  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici); 
    d) presenza nel proprio organico: 
      1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al
comma 1, lettera c); 
      2) minimo dieci dipendenti a  tempo  indeterminato  assunti  da
almeno due anni di cui almeno otto operai; 
    e) dotazione tecnica delle macchine,  delle  attrezzature  e  dei
materiali, compresi i necessari  D.P.I.  rispondenti  alle  norme  in
materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti
e con le tipologie di prestazioni di  cui  all'art.  10  della  legge
regionale  n.  39/2000  e  in  particolare   con   riferimento   alle
sistemazioni idraulico - forestali; 
    f) non aver riportato, nell'anno  precedente  alla  richiesta  di
iscrizione  all'albo  o  alla   richiesta   di   conferma,   sanzioni
amministrative definitive previste dalla legge regionale  n.  39/2000
per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro. 
  5.  Nei  casi  di  imprese  associate  a  cui  partecipano  imprese
agricole, ai fini del requisito relativo  alla  dotazione  minima  di
personale, si applicano i seguenti criteri: 
    a) i titolari anche coltivatori diretti e coadiuvanti  familiari,
sono considerati come dipendenti e, se svolgono attivita'  forestali,
sono considerati anche come operai; 
    b) i soci lavoratori con regolare iscrizione previdenziale,  sono
conteggiati come dipendenti e, se svolgono attivita' forestali,  sono
considerati anche come operai; 
    c) i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato vengono
conteggiati in base al rapporto di uno a tre rispetto  all'assunzione
a tempo indeterminato; per il calcolo dell'equivalenza vale la  somma
dei tempi determinati anche per frazione di anno. 
  6. Il soddisfacimento dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5
nel caso in cui il soggetto richiedente  sia  una  cooperativa  o  un
consorzio puo' essere dimostrato avvalendosi dei requisiti  posseduti
dalle singole imprese partecipanti, purche' le stesse non siano  gia'
iscritte in forma singola. 
  7. Nel caso di cui al comma 6, le  imprese  i  cui  requisiti  sono
stati valutati  ai  fini  dell'iscrizione  della  cooperativa  o  del
consorzio,  non  possono  chiedere  l'iscrizione  all'albo  in  forma
singola.