Art. 3 Modalita' per l'iscrizione e l'aggiornamento (Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000) 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo il legale rappresentante dell'impresa presenta domanda con modalita' telematiche alla regione, utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale. La domanda deve indicare la categoria e sezione nella quale e' richiesta l'iscrizione. 2. Nella domanda di cui al comma 1 il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti previsti per la categoria e sezione di cui all'art. 2 e allega l'elenco della dotazione delle macchine e attrezzature. 3 . La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti senza oneri amministrativi a carico dell'impresa e adotta il provvedimento di iscrizione all'albo. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, la competente struttura regionale adotta il provvedimento motivato di diniego. 4. La competente struttura della Giunta regionale svolge annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni armo le imprese presentano domanda di conferma con modalita' telematiche e a tal fine dichiarano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione, utilizzando la modulistica approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). 5. I dati oggetto di pubblicazione nel BURT per ciascuna categoria e sezione dell'albo sono la denominazione dell'impresa iscritta, la partita iva o codice fiscale, la sede legale e le sedi operative.