Art. 4 Sospensione e cancellazione dall'albo (Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000) 1. La struttura regionale competente, previa comuni-cazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'albo nei seguenti casi: a) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2; b) quando la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4 non e' stata presentata con le modalita' e nei termini. 2. La sospensione e' disposta dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed e' comunicata all'impresa interessata. 3. La struttura regionale competente dispone la cancellazione dall'albo nei seguenti casi: a) su richiesta dell'interessato; b) d'ufficio per perdita o per falsa dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 2; c) cessazione dell'attivita'. 4. La cancellazione dall'albo e' disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed e' comunicata all'impresa interessata. 5. Le imprese cancellate dall'albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione. 6. La sospensione e la cancellazione e' disposta anche a seguito di comunicazione dell'interessato.