Art. 4 
 
                Sospensione e cancellazione dall'albo 
         (Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000) 
 
  1. La struttura  regionale  competente,  previa  comuni-cazione  di
avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'albo nei seguenti
casi: 
    a) quando sia contestata la  sussistenza  di  uno  dei  requisiti
previsti dall'art. 2; 
    b) quando la dichiarazione di cui all'art.  3,  comma  4  non  e'
stata presentata con le modalita' e nei termini. 
  2. La sospensione e'  disposta  dalla  competente  struttura  della
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione  di  avvio
del procedimento ed e' comunicata all'impresa interessata. 
  3. La  struttura  regionale  competente  dispone  la  cancellazione
dall'albo nei seguenti casi: 
    a) su richiesta dell'interessato; 
    b) d'ufficio per perdita o per falsa dichiarazione dei  requisiti
di cui all'art. 2; 
    c) cessazione dell'attivita'. 
  4. La cancellazione dall'albo e'  disposta  entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione  di  avvio  del  procedimento  ed  e'  comunicata
all'impresa interessata. 
  5. Le imprese  cancellate  dall'albo  possono  chiedere  una  nuova
iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i  requisiti  di  cui
all'art. 2 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione. 
  6. La sospensione e la cancellazione e' disposta anche a seguito di
comunicazione dell'interessato.