Art. 5 Norme finali e transitorie 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la competente struttura della Giunta regionale approva la modulistica di cui all'art. 3, commi 1 e 4. 2. In via di prima applicazione le imprese, entro sessanta giorni dall'approvazione della modulistica di cui al comma 1, presentano domanda di iscrizione all'albo. Le domande sono istruite dalla competente struttura della Giunta regionale nei successivi novanta giorni. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). 3. Dalla data di pubblicazione dell'albo nel BURT, effettuata ai sensi del comma 2, cessa l'efficacia del decreto del presidente della Giunta regionale 24 aprile 2001, n. 22/R (Albo regionale delle imprese agricolo - forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»). Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 8 luglio 2020 ROSSI