Art. 5 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento la competente struttura della Giunta regionale approva la
modulistica di cui all'art. 3, commi 1 e 4. 
  2. In via di prima applicazione le imprese, entro  sessanta  giorni
dall'approvazione della modulistica di cui  al  comma  1,  presentano
domanda di  iscrizione  all'albo.  Le  domande  sono  istruite  dalla
competente struttura della Giunta regionale  nei  successivi  novanta
giorni.  L'elenco  delle  imprese  iscritte  all'albo  regionale   e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). 
  3. Dalla data di pubblicazione dell'albo nel  BURT,  effettuata  ai
sensi del comma 2, cessa l'efficacia del decreto del presidente della
Giunta regionale 24  aprile  2001,  n.  22/R  (Albo  regionale  delle
imprese agricolo - forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13,
comma 4, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge  forestale
della Toscana»). 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 8 luglio 2020 
 
                                ROSSI